Ordinanza n. 424/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 223/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il
27 novembre 1995 dal pretore di Venezia nel procedimento civile
vertente tra Favaretto Luciano e INPS, iscritta al n. 322 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'INPS,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo
De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Luciano
Favaretto nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento
anticipato di anzianità, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa
il 27 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e
38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella
parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il
beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi
previsto in favore dei lavoratori non invalidi;
che, a parere del giudice a quo, secondo l'ordinamento vigente,
informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei
trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione
d'invalidità a carico dell'INPS, non può in alcun caso sostituirla
con altra prestazione relativa ad altro evento protetto, sicché i
contributi versati precedentemente o successivamente conferiscono al
lavoratore il solo diritto a supplementi della pensione in
godimento;
che, pertanto, la mancata estensione ai titolari di pensione
d'invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore
dei lavoratori non invalidi riserverebbe alla categoria dei
lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole,
in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e
38 della Costi-tuzione;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il ricorrente, concludendo per l'accoglimento della
questione;
che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della sollevata questione;
Considerato che il giudice rimettente non ha specificato se il
lavoratore ricorrente appartenga o meno ad uno dei settori lavorativi
in crisi, espressamente destinatari della previsione di cui alla
norma impugnata;
che, analogamente, il pretore di Venezia non ha chiarito se
sussistevano nel caso di specie i requisiti di anzianità
contributiva richiesti dall'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n.
223, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito
figurativo ivi previsto;
che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le
altre, sentenza n. 193 del 1995 e ordinanza n. 327 del 1994), la non
adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze
di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia,
impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale;
che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte