Ordinanza n. 424/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 107Costituzione
- art. 21-sexieslegge 356/1992
citata
- art. 9Codice di procedura civile
- art. 48r.d. 12/1941
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 cpv. del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 29
gennaio 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce nel
procedimento vertente tra IN.CO.MER. s.r.l. e il Ministero delle
finanze iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un processo civile, avente ad oggetto una
richiesta di rimborso di tassa sulle società, il giudice istruttore
del tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della
Costituzione, dell'art. 9 cpv. cod. proc. civ., limitatamente alle
parole "in materia di imposte e tasse";
che il rimettente, dopo aver premesso che la causa posta al suo
giudizio viene trattata col nuovo rito processuale di cui alla legge
n. 353 del 1990 e successive modifiche, ha osservato che tale causa,
avendo per oggetto una richiesta di rimborso per lire 18.500.000,
dovrebbe essere devoluta alla competenza per valore del pretore,
mentre è di competenza del tribunale in forza della riserva di cui
all'impugnato art. 9 cod. proc. civ.;
che alla luce della citata riforma, che ha istituito il giudice
unico anche in tribunale, riservando alla decisione collegiale le
cause di cui all'art. 48 dell'Ordinamento giudiziario, la competenza
per materia del tribunale si giustifica solo nelle cause di cui alla
predetta norma, fra le quali non rientrano quelle tributarie;
che nel permanere di tale competenza per materia il rimettente
ravvisa violazione degli indicati parametri costituzionali, tanto
più che l'art. 21-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, ha introdotto il principio della reversibilità di funzioni tra
magistrati;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che nel caso specifico, trattandosi di causa
incardinata secondo le nuove regole processuali e, quindi, destinata
alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico,
sussiste la legittimazione di quest'ultimo a sollevare questione di
costituzionalità di norme riguardanti la definizione del processo,
dopo averne valutato la concreta rilevanza (sentenza n. 204 del
1997);
che il presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente
deve ritenersi erroneo, poiché lo schema complessivo della legge n.
353 del 1990 (e successive modifiche) dimostra che il legislatore ha
perseguito il tendenziale obiettivo di affidare la decisione di primo
grado ad un giudice unico, obiettivo che verrà portato a definitivo
compimento quando il Governo darà attuazione alla delega contenuta
nella legge 16 luglio 1997, n. 254;
che è erronea l'affermazione secondo cui la competenza per
materia del tribunale è stata mantenuta soltanto per le cause
riservate alla decisione collegiale in base all'art. 48 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le
norme processuali, col solo limite rappresentato dal principio di
ragionevolezza (v. le sentenze n. 295 del 1995, n. 65 del 1996, n.
94 del 1996, nonché l'ordinanza n. 7 del 1997);
che tale affermazione è stata in più occasioni ribadita sulla
specifica materia della ripartizione della competenza tra i vari
organi giurisdizionali, non potendosi ritenere che l'attribuzione
all'uno o all'altro giudice della decisione di certe cause si traduca
in un'irrazionalità del sistema od in una disparità di trattamento
tra cittadini (v., ex plurimis le ordinanze n. 257 del 1995, n. 63
del 1997 e n. 139 del 1997);
che, in particolare, non è ravvisabile alcuna evidente
irragionevolezza nell'aver mantenuto la competenza per materia del
tribunale per le cause in materia di imposte e tasse;
che va anche ribadita l'estraneità dell'invocato art. 107, terzo
comma, della Costituzione rispetto alle norme sulla ripartizione
della competenza, trattandosi di parametro relativo allo status dei
giudici (ordinanza n. 63 del 1997);
che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 cpv. codice di procedura civile sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione,
dal giudice istruttore del tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte