Ordinanza n. 424/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 318, 322-bis e 325 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1997 dal Tribunale di
Milano sull'istanza proposta da F.P., iscritta al n. 699 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, nella qualità di giudice del
riesame in tema di misure cautelari reali, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt.
318, 322-bis e 325 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di
diniego del sequestro conservativo, in riferimento all'art. 24, primo
comma, della Costituzione;
che il rimettente - premesso che il difensore della parte civile
aveva proposto impugnazione, espressamente qualificata come appello,
avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta
di sequestro conservativo nei confronti degli imputati e dei
responsabili civili, eccependo contestualmente, nel caso in cui
l'impugnazione fosse stata dichiarata inammissibile, l'illegittimità
costituzionale degli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. per
violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - afferma di
condividere i dubbi di costituzionalità in riferimento all'art. 24,
primo comma, Cost;
che, in particolare, il rimettente rileva che, mentre l'art.
322-bis cod. proc. pen. consente l'appello contro le ordinanze in
materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca emesso
dal pubblico ministero, in caso di mancato accoglimento della
richiesta di sequestro conservativo la parte civile rimarrebbe
totalmente priva di tutela;
che in tale situazione il ricorso alle misure cautelari
esperibili nel processo civile non offre - ad avviso del rimettente -
adeguata tutela alla posizione della parte civile, che si vedrebbe
costretta "a iniziare un'autonoma azione in sede civile per ottenere
quanto ingiustamente negatole dal giudice penale, con evidente
compromissione del suo diritto alla tutela giurisdizionale" anche in
considerazione dei limiti alla prova previsti nel processo civile;
che il giudice rimettente conclude che sarebbe pertanto più
logico e più coerente con l'intero sistema delle impugnazioni dei
provvedimenti cautelari consentire alla parte civile di impugnare il
rigetto dell'istanza di sequestro conservativo avanti al tribunale
del riesame, naturalmente deputato al controllo di tutti i
provvedimenti in materia di misure cautelari.
Considerato che, a norma dell'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc.
pen., il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute deve essere chiesto
dal pubblico ministero in funzione di garanzia per il pagamento della
pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma
dovuta all'erario dello Stato, e può essere chiesto, a differenza di
quanto previsto dal previgente codice di rito, anche dalla parte
civile sui beni dell'imputato o del responsabile civile a garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato;
che l'attuale disciplina appresta più articolate forme di tutela
al soggetto danneggiato dal reato, che non solo è posto in
condizione di scegliere se far valere le proprie ragioni creditorie
in sede civile ovvero nel processo penale, ma, in quest'ultimo caso,
può anche sollecitare direttamente l'adozione di una misura
cautelare a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato,
con l'ulteriore conseguenza che, rispetto al sequestro disposto in
sede civile, i crediti a garanzia dei quali la parte civile ha
chiesto e ottenuto il sequestro conservativo penale si considerano
privilegiati (art. 316, comma 4, cod. proc. pen.);
che alla legittimazione a chiedere il sequestro conservativo il
legislatore non ha ritenuto di collegare il potere di impugnare il
provvedimento di rigetto della misura cautelare, previsto dall'art.
318 cod. proc. pen., nella forma del riesame, solo avverso
l'ordinanza che ha disposto il provvedimento;
che tale scelta si inserisce nel quadro del nuovo sistema dei
rapporti fra azione civile e azione penale complessivamente ispirato
al favor separationis (v., ex plurimis sentenza n. 433 del 1997),
quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione
civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di
interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte
civile (v., in particolare, sentenza n. 353 del 1994), nonché della
specificità dell'azione risarcitoria nel processo penale rispetto
alle analoghe pretese fatte valere nel processo civile (v. sentenze
n. 94 del 1996 e n. 532 del 1995);
che, in questa prospettiva, è lasciata al danneggiato dal reato
la scelta di chiedere la tutela dei propri diritti nella sede propria
(cioè nel processo civile) oppure nel processo penale, "previa
valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella
opzione concessagli" ma, "una volta compiuta la scelta di
esercitare l'azione civile nel processo penale, non è dato sfuggire
agli effetti che da tale inserimento conseguono, per via della
struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione
civile deve necessariamente adattarsi, considerate le esigenze di
pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati" (sentenza n.
94 del 1996);
che, comunque, la parte civile, in caso di diniego del sequestro
conservativo, non rimane del tutto priva di tutela, potendo far
valere le sue ragioni in sede civile: in tale caso, né la revoca di
costituzione di parte civile (art. 82, comma 2, cod. proc. pen.), né
la sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc.
pen.) recherebbero pregiudizio al diritto del danneggiato di agire
cautelarmente, avendo questi facoltà di richiedere il sequestro
conservativo civile anche durante la sospensione del giudizio di
merito (art. 669-quater secondo comma, cod. proc. civ.);
che, del resto, l'art. 24, primo comma, Cost., indicato dal
rimettente come parametro della questione di legittimità
costituzionale sotto il profilo della violazione del diritto alla
tutela giurisdizionale, non comporta la garanzia generale del doppio
grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111, secondo comma,
della Costituzione solo contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale;
che, infine, la diversa disciplina dettata dall'art. 322-bis cod.
proc. pen., ove è prevista l'appellabilità di tutte le ordinanze in
materia di sequestro preventivo, trova giustificazione nella
differenza tra le due forme di sequestro e, in particolare, negli
interessi pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto
alla prevenzione dei reati (v. ordinanza n. 334 del 1991) rispetto a
quelli di natura patrimoniale e civilistica che connotano invece in
maniera esclusiva il sequestro conservativo, sicché, per le ragioni
già espresse, non irragionevolmente il legislatore ha nel primo caso
inteso assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione
avverso il provvedimento negativo, negandolo invece alla parte civile
(e allo stesso pubblico ministero) in relazione al sequestro
conservativo;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art.
24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte