Ordinanza n. 425/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 27legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di
esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo con ordinanze
emesse il 15 dicembre 2000 e il 16 febbraio 2001, rispettivamente
iscritte ai nn. 110 e 474 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 25, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o.
nn. 110 e 474 del 2001) il Tribunale di Saluzzo, in composizione
monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede il potere del pubblico ministero di interloquire sulla
richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato esprimendo
consenso o dissenso motivato e la facoltà di chiedere una autonoma
integrazione probatoria, nonché nella parte in cui non prevede il
potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta;
che il rimettente premette che gli imputati hanno chiesto il
giudizio abbreviato e che il pubblico ministero ha eccepito la
illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen.,
deducendo la violazione degli artt. 101 e 111 Cost;
che, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero,
il giudice a quo rileva che l'art. 111 Cost., prevedendo che ogni
processo si deve svolgere nel contraddittorio delle parti ed in
condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale,
imporrebbe che anche al pubblico ministero sia riconosciuto il potere
di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio
abbreviato;
che l'art. 111 della Costituzione sarebbe altresì violato in
quanto alla perdita da parte del pubblico ministero del potere di
interloquire sulla scelta del rito dovrebbe accompagnarsi la facoltà
di chiedere una autonoma integrazione probatoria;
che la disciplina del rito abbreviato risultante dalle
modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 sarebbe
altresì in contrasto con l'art. 101 Cost., "rendendo il giudice
soggetto alla volontà di una sola parte processuale" e così
trasformando il diritto dell'imputato alla scelta del rito in un
"diritto soggettivo assoluto a conseguire in via automatica il
beneficio della riduzione di pena";
che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e
del tutto ingiustificati violerebbe il principio di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione;
che, infatti, la ratio del rito speciale, pur sempre
rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato
svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe più
ravvisabile ove la riduzione della pena venga applicata anche nelle
ipotesi in cui il giudice deve procedere ad una "lunga e dispendiosa
attività di integrazione probatoria";
che il rimettente ritiene infine violato l'art. 3 della
Costituzione per la irragionevole equiparazione di situazioni affatto
diverse riguardanti, da un lato, gli imputati che hanno chiesto il
giudizio abbreviato ex art. 438, comma 1, cod. proc. pen. e che hanno
in tal modo consentito una effettiva riduzione dei tempi processuali
e, dall'altro, gli imputati che, richiedendo una attività di
integrazione probatoria, hanno dilatato la durata del processo;
che nel giudizio relativo all'ordinanza r.o. n. 474 del 2001
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
richiamando la sentenza n. 115 del 2001, con la quale analoga
questione è stata dichiarata non fondata.
Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Saluzzo hanno
identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato
infondate le medesime questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi
parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a
quelle prospettate dall'attuale rimettente;
che, non essendovi motivi per discostarsi dalle
considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nella menzionata
sentenza, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e
111 della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo, in composizione
monocratica, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte