Ordinanza n. 426/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42d.P.R. 601/1973
- art. 4d.P.R. 634/1972
- art. 7legge 825/1971
- art. 47d.P.R. 634/1972
- art. 42d.P.R. 634/1972
- art. 1legge 825/1971
- art. 47legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 10d.P.R. 601/1973
- art. 7d.P.R. 634/1972
- art. 4Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
lettera e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), dell'art. 7, primo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma
tributaria), dell'art. 47, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rovereto sul ricorso proposto da s.p.a.
Al Centro contro l'Ufficio del Registro di Rovereto iscritta al n.
722 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 58/1°ss dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Varese sul ricorso proposto da
Ghiringhelli Rettificatrici contro l'Ufficio del Registro di Luino
iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1°ss dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 17 novembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Ancona sul ricorso proposto dalla s.p.a.
IME CARLONE contro l'Ufficio del Registro di Ancona iscritta al n. 35
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12/1°ss dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto dalla
s.p.a. FEINROHREN contro l'Ufficio del Registro di Brescia iscritta
al n. 66 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13/1°ss dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla s.p.a.
FMI - MECFOND contro l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma
iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1°ss dell'anno 1987;
6) ordinanza emessa il 18 settembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dalla
s.p.a ARNA Alfa Romeo e Nissan autoveicoli contro l'Ufficio del
Registro Atti Pubblici di Roma iscritta al n. 226 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25/1°ss dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Alfa Romeo e Nissan
Autoveicoli (ARNA) nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla Al Centro
s.p.a. per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta,
ai sensi dell'art. 4, lettera e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la
Commissione tributaria di 1° grado di Rovereto sollevava, con
ordinanza del 25 novembre 1985 (r.o. 722/86), questione di
legittimità costituzionale del citato art. 4 lett. e), in
riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola
l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva CEE n. 335 del
17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione
tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), e
l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, che stabiliva che l'imposta di registro
avrebbe dovuto essere adeguata alla citata direttiva comunitaria;
che identica questione veniva sollevata dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Varese con ordinanza del 24 giugno 1986
(r.o. 819/86) nel corso del procedimento promosso dalla s.p.a.
Ghiringhelli Rettificatrici; dalla Commissione tributaria di 1° grado
di Ancona con ordinanza del 17 novembre 1986 (r.o. 35/87) nel corso
del procedimento promosso dalla s.p.a. IME Carlone; e dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Brescia con ordinanza del 27
marzo 1986 (r.o. 66/87) nel corso del procedimento promosso dalla
s.p.a. Feinrohren;
che nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. FMI -
Mecfond per ottenere il rimborso dell'imposta di registro
corrisposta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
e dell'art. 4 della relativa tariffa all. A, in conseguenza della
delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite e
contestuale ricostituzione dello stesso, la Commissione tributaria di
1° grado di Roma sollevava, con ordinanza del 29 gennaio 1985,
pervenuta alla Corte il 20 febbraio 1987 (r.o. 80/87), questione di
legittimità costituzionale dell'art 7, 1° comma, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, III e IV comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 7 della legge n. 825/71
viola l'art. 76 Cost., in quanto, prevedendo genericamente che la
disciplina venga adeguata alla direttiva comunitaria n. 335 del 17
luglio 1969, non enuncerebbe i principi e criteri direttivi ai quali
il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi; inoltre e in
subordine, nel caso in cui dovesse ritenersi sufficiente il rinvio
alla direttiva comunitaria nel senso che la legge delega avesse
inteso prescrivere l'integrale recepimento delle disposizioni in essa
contenute, risulterebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso
di delega, l'art. 47 del d.P.R. n. 634/72, che non prevede alcuna
esenzione da imposta per gli aumenti di capitale a ripianamento di
perdite;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva,
preliminarmente, la restituzione degli atti al giudice a quo per
nuovo esame della rilevanza a seguito del sopravvenuto d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (testo unico delle leggi concernenti l'imposta di
registro); nel merito, concludeva per l'infondatezza;
che nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. Alfa
Romeo e Nissan Autoveicoli per ottenere il rimborso dell'imposta
corrisposta per l'aumento del proprio capitale sociale, la
Commissione tributaria di 1° grado di Roma sollevava, con ordinanza
del 18 settembre 1986 (r.o. 226/87), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in
riferimento all'art. 10 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, che ha
disposto la revoca dell'agevolazione della registrazione a tassa
fissa degli atti di cui trattasi, non rispetta i principi e criteri
direttivi contenuti nell'art. 9, n. 6, della legge delega n. 825/71,
che prevedeva soltanto la limitazione, ma non la soppressione delle
agevolazioni tributarie;
che si è costituita in giudizio la Alfa Romeo e Nissan
Autoveicoli s.p.a., chiedendo che la Corte dichiari la
incostituzionalità della norma censurata; ed è anche intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza
della questione;
considerato che i giudizi, concernendo l'applicabilità
dell'imposta di registro a categorie di atti la cui disciplina
tributaria si ricollega alla medesima direttiva comunitaria, vanno
riuniti e decisi con unico provvedimento;
che, quanto alla questione concernente l'art. 4, lettera e),
tariffa all. A al d.P.R. n. 634/72 (r.o. 722, 819/86, 35, 66/87), va
disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché
riesaminino la rilevanza della proposta questione, in quanto il
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro) ha eliminato la
tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa) e
nell'art. 79 ha disposto l'efficacia retroattiva di tale disposizione
modificativa, stabilendo che essa ha effetto anche per gli atti
anteriori, se vi è controversia pendente alla data del 1° luglio
1986 (cfr. sent. di questa Corte n. 156/87);
che, circa la questione concernente gli artt. 7 della legge n.
825/71 e 47 del d.P.R. n. 634/72 (r.o. 80/87), va rilevato che il
citato d.P.R. n. 131/86, alla nota 2 all'art. 4 della tariffa
allegata dispone che in caso di riduzione del capitale per perdite
non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare
della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di
capitale contemporaneamente deliberato; inoltre, ai sensi del cit.
art.79 dello stesso d.P.R., tale disposizione, in quanto più
favorevole al contribuente, si applica anche agli atti anteriori
relativamente ai quali pende controversia alla data del 1° luglio
1986;
che, pertanto, anche per detta questione va ordinata la
restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini la
rilevanza della questione stessa alla luce dell'indicata sopravvenuta
normativa;
che, infine, quanto alla questione concernente l'art. 42 del
d.P.R. n. 601/73 (r.o. 226/87) (premesso che il parametro di
riferimento va correttamente individuato nell'art. 76 Cost. e non
nell'art. 10, come indicato - per evidente errore materiale - dal
giudice rimettente), essa è stata già esaminata e dichiarata non
fondata dalla Corte con sentenza n. 156/87, sulla base della
principale considerazione che l'art. 9 della legge delega n. 825/71
va chiaramente interpretato nel senso che con l'espressione
limitazione il legislatore delegante ha inteso riferirsi alle
esenzioni ed agevolazioni considerate nel loro complesso e non ai
singoli benefici, con la conseguenza che l'organo delegato poteva
sopprimere tutti quelli che risultassero privi di valida
giustificazione;
che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione nuovi
argomenti, la questione ora esaminata va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di 1°
grado di Rovereto, Varese, Ancona, Brescia e Roma (r.o. 722, 819/86,
35, 66 e 80/87);
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
sollevata, in riferimento all'art.10 (rectius: 76) Cost., dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Roma, con l'ordinanza indicata
in epigrafe (r.o. 226/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte