Ordinanza n. 426/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Ancona nel procedimento penale a carico di Gigli Carletto ed altro,
iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona ha, con ordinanza del 12 dicembre 1990,
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 417 del
codice di procedura penale, nella parte in cui rende la fissazione
dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini
preliminari atto dovuto a fronte della richiesta del pubblico
ministero formulata ex art. 416 dello stesso codice;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 234 del 1991, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
degli artt. 418, primo comma, e 419, sesto comma, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101,
secondo comma, della Costituzione (dallo stesso Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella parte in
cui impedisce al giudice ogni sindacato sulla scelta operata dal
pubblico ministero, laddove l'art. 455 del codice di procedura penale
gli consente di rigettarne la richiesta di giudizio immediato;
e che, con ordinanza n. 256 del 1991, ha, fra l'altro,
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma
della Costituzione (sempre dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui rende obbligatoria
l'udienza preliminare, inibendo al giudice per le indagini
preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte
dell'autorità giudiziaria requirente, mentre, al contrario, l'art.
455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di
rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico
ministero;
che la medesima ratio decidendi delle pronunce ora ricordate vale
a dichiarare manifestamente infondata anche la questione ora proposta
dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona, con la quale si censura - fra l'altro non del tutto
correttamente sottoponendo al vaglio di questa Corte l'art. 417 del
codice di procedura penale, dedicato ai requisiti formali della
richiesta di rinvio a giudizio - l'assenza di ogni possibilità di
sindacato da parte del giudice in ordine alla richiesta del pubblico
ministero quanto alla fissazione dell'udienza preliminare;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,
della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte