Ordinanza n. 426/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 360/1991
- art. 3legge 221/1994
- art. 3d.l. 221/1994
usata come parametro
citata
- art. 2legge 61/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
come novellato dall'art. 3 del decreto legge 31 marzo 1994, n. 221
(Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia),
promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia
nel procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei
confronti di Poli Benito, iscritta al n. 355 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un
procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti
di Poli Benito, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360
(Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art.
3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il
risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque
usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle
isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui
stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile
per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba
essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione
dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";
che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per
un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate
necessità abitative del locatore";
che il giudice a quo sostiene che "l'utilizzo del termine
accertate necessità abitative" indurrebbe a ritenere che le stesse
debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal
giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice
dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere
cognitivo di accertamento;
che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario
esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di
cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di
giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma
censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto
"l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di
necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente
oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronuncia
giudiziale definitiva" - nonché l'art. 42 della Costituzione,
integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe,
altresì, una irragionevole disparità di trattamento tra i casi in
cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora
"accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al
combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21
febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";
Considerato che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1
giugno 1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 322, 167 e 74 del 1994), la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991,
n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato
dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri
storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte
in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre
dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei
figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non
soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta",
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione,
dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte