Ordinanza n. 426/1997
Altra decisione · depositata il 18/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 112Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nei confronti del procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Bologna - sorto a seguito dell'attività istruttoria
svolta nei confronti di funzionario del SISDE e di funzionari di
polizia che con esso avevano collaborato, volta ad acquisire elementi
di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente
opposto dal P.C.M. ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 -
con ricorso depositato il 26 novembre 1997 ed iscritto al n. 83 del
registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26
novembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato,
previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri,
assunta in data 14 novembre 1997, conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti del pubblico Ministero, in persona
del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in
relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari
del SISDE e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza
su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);
che la procura - riferisce il ricorrente - nonostante il segreto
opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, proseguì nelle indagini, preannunciando, nel novembre
1997, all'avvocato dello Stato incaricato della difesa, un prossimo
deposito della richiesta di rinvio a giudizio;
che il ricorrente Presidente del Consiglio si duole del fatto che
l'attività svolta dalla procura di Bologna abbia eluso gli effetti
della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di
interrogatorio, ricercando e ottenendo "proprio quelle notizie che si
erano volute segretare", e ancora che la divulgazione dei dettagli
tecnico-operativi dell'operazione antiterrorismo de qua potrebbe
esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo "informativo" da
parte degli omologhi servizi stranieri interessati a problematiche
comuni;
che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l'attività
istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli
atti istruttori adottati esorbitino dal potere di indagine in
presenza dell'opposizione del segreto di Stato, lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1,
5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo agli artt.
12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202,
256 e 362 del codice di procedura penale;
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in
ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il
profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a
sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla
tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non
solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma, come questa
Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle
norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenza n.
86 del 1977);
che anche la legittimazione del procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere
riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che
riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi
dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo
dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio
dell'azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del
1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal
ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite
(v. sentenza n. 86 del 1977);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bologna, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte