Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/1991

Altra decisione · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Pistoia nel procedimento penale a carico di Iaconis Vincenzo ed

altra, ordinanza iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27 ottobre 1990 pronunciata

nel corso dell'udienza preliminare a carico di persona imputata del

delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo

comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111,

primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell'art.

438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero debba motivare il proprio dissenso sulla

richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato e che il

giudice dell'udienza preliminare "possa dar luogo a giudizio

abbreviato anche contro il dissenso del pubblico ministero";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

comunque non fondate;

Considerato che le questioni sono già state esaminate dalla Corte

che le ha dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 377

del 1991, sulla base del richiamo alla sentenza n. 81 del 1991 con la

quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e

nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice (v. anche sentenze

n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, ordinanza n. 305 del 1991);

che, peraltro, nella specie, risulta contestato il delitto di

omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale è prevista la

pena dell'ergastolo;

e che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma,

ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena

dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta");

che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in

conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto

dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali

è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia

tuttora rilevante nel processo a quo (v. ordinanza n. 412 del 1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Pistoia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte