Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 154/1988

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma

ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme

in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure

di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza

emessa il 25 marzo 1993 dalla Commissione tributaria centrale sul

ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro Scipioni

Vincenzo, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale - nel corso di un

giudizio volto ad ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla

indennità di buonuscita Enpas, spettante al ricorrente, in relazione

ai contributi previdenziali da quest'ultimo versati per il riscatto

di taluni periodi di anzianità convenzionale - con ordinanza del 25

marzo 1993, ha sollevato questione relativa all'art. 1, terzo comma

ter, legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme

in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure

di accatastamento degli immobili urbani);

che, secondo il remittente, l'art. 1, comma terzo ter, legge n.

154 del 1988, disponendo che quella parte di indennità (equipollente

al trattamento di fine rapporto, comunque denominata) formata da

contributi previdenziali a totale carico del dipendente sia sottratta

alla imposizione fiscale senza operare - al riguardo - alcuna

distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori si

porrebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte con la

sentenza n. 42 del 1992 e segnatamente con il principio che esclude

la esenzione impositiva dalle quote di indennità afferente agli anni

ammessi a riscatto, in quanto fondati sulla contribuzione volontaria;

che, ciò premesso, il giudice a quo si chiede se il disposto di

cui all'art. 1, comma terzo ter della legge n. 154 del 1988 -

ammettendo la esenzione dal prelievo fiscale in ordine alla

indennità di buonuscita comunque formata (contribuzioni volontarie

od obbligatorie) - "incorra nella lesione di un principio preclusivo,

ponendosi fuori dall'ordinamento costituzionale";

che, peraltro e ad avviso del giudice a quo, l'art. 1 succitato

sarebbe conforme agli artt. 38 e 53 della Costituzione; all'art. 38

in quanto la volontarietà del diritto di riscatto non determinerebbe

necessariamente la caducazione del carattere previdenziale degli

accantonamenti dell'interessato, finalizzati al conseguimento di una

nota addizionale di fine rapporto, a maggior tutela del futuro suo e

della famiglia ed all'art. 53 della Costituzione in quanto la

predetta indennità, essendo il risultato della maturazione nel tempo

dei frutti prodotti dai provvidi accantonamenti effettuati dallo

stesso beneficiario della indennità, in tempi antecedenti al

collocamento a riposo non costituirebbe reddito e non sarebbe,

pertanto, tassabile;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile e - solo in subordine -

infondata;

Considerato che la questione sollevata dalla Commissione tributaria

centrale prospetta un dubbio interpretativo e non fa propria alcuna

delle possibili soluzioni, pur enunciate, della norma impugnata e non

consente quindi di identificare lo stesso thema decidendi;

che il sindacato di costituzionalità non è preordinato a

valutare l'incertezza in ordine alla applicabilità delle norme,

bensì ad eliminare la norma viziata;

che, pertanto, la soluzione della questione rimessa dal giudice

a quo, concernendo la interpretazione e la applicabilità al caso

concreto di una disposizione di legge, non rientra nell'ambito del

sindacato di costituzionalità il quale ha - per oggetto - la

conformità delle leggi alle norme della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, ter della legge

13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia

tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di

accatastamento degli immobili urbani), sollevata dalla Commissione

tributaria centrale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte