Ordinanza n. 427/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 154/1988
citata
- art. 38Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma
ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme
in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure
di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza
emessa il 25 marzo 1993 dalla Commissione tributaria centrale sul
ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Roma contro Scipioni
Vincenzo, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria centrale - nel corso di un
giudizio volto ad ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla
indennità di buonuscita Enpas, spettante al ricorrente, in relazione
ai contributi previdenziali da quest'ultimo versati per il riscatto
di taluni periodi di anzianità convenzionale - con ordinanza del 25
marzo 1993, ha sollevato questione relativa all'art. 1, terzo comma
ter, legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme
in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure
di accatastamento degli immobili urbani);
che, secondo il remittente, l'art. 1, comma terzo ter, legge n.
154 del 1988, disponendo che quella parte di indennità (equipollente
al trattamento di fine rapporto, comunque denominata) formata da
contributi previdenziali a totale carico del dipendente sia sottratta
alla imposizione fiscale senza operare - al riguardo - alcuna
distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori si
porrebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte con la
sentenza n. 42 del 1992 e segnatamente con il principio che esclude
la esenzione impositiva dalle quote di indennità afferente agli anni
ammessi a riscatto, in quanto fondati sulla contribuzione volontaria;
che, ciò premesso, il giudice a quo si chiede se il disposto di
cui all'art. 1, comma terzo ter della legge n. 154 del 1988 -
ammettendo la esenzione dal prelievo fiscale in ordine alla
indennità di buonuscita comunque formata (contribuzioni volontarie
od obbligatorie) - "incorra nella lesione di un principio preclusivo,
ponendosi fuori dall'ordinamento costituzionale";
che, peraltro e ad avviso del giudice a quo, l'art. 1 succitato
sarebbe conforme agli artt. 38 e 53 della Costituzione; all'art. 38
in quanto la volontarietà del diritto di riscatto non determinerebbe
necessariamente la caducazione del carattere previdenziale degli
accantonamenti dell'interessato, finalizzati al conseguimento di una
nota addizionale di fine rapporto, a maggior tutela del futuro suo e
della famiglia ed all'art. 53 della Costituzione in quanto la
predetta indennità, essendo il risultato della maturazione nel tempo
dei frutti prodotti dai provvidi accantonamenti effettuati dallo
stesso beneficiario della indennità, in tempi antecedenti al
collocamento a riposo non costituirebbe reddito e non sarebbe,
pertanto, tassabile;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e - solo in subordine -
infondata;
Considerato che la questione sollevata dalla Commissione tributaria
centrale prospetta un dubbio interpretativo e non fa propria alcuna
delle possibili soluzioni, pur enunciate, della norma impugnata e non
consente quindi di identificare lo stesso thema decidendi;
che il sindacato di costituzionalità non è preordinato a
valutare l'incertezza in ordine alla applicabilità delle norme,
bensì ad eliminare la norma viziata;
che, pertanto, la soluzione della questione rimessa dal giudice
a quo, concernendo la interpretazione e la applicabilità al caso
concreto di una disposizione di legge, non rientra nell'ambito del
sindacato di costituzionalità il quale ha - per oggetto - la
conformità delle leggi alle norme della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, ter della legge
13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia
tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani), sollevata dalla Commissione
tributaria centrale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte