Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 primo comma

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal

pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di

Cicalese Gaetano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma,

del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo edittale di

sei mesi di reclusione;

che il giudice a quo, nel richiamare integralmente le

considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994,

ha ritenuto la previsione oggetto di impugnativa frutto di una

matrice ideologica e di una concezione autoritaria dei rapporti tra

pubblici ufficiali e cittadini ormai superata alla luce dei valori

sanciti dalla Carta costituzionale, evocando, a conferma della

dedotta irragionevolezza, il ben più blando trattamento

sanzionatorio minimo previsto per il reato di violenza privata

aggravato a norma dell'art. 61 numero 10 del codice penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata

l'identica questione (v. sentenza n. 314 del 1995), osservando come

nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341

del 1994 possa ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di

censura, dal momento che il trattamento sanzionatorio previsto,

quanto al minimo edittale, per il reato di cui all'art. 336 del

codice penale, lungi dal rappresentare un "unicum, generato dal

codice penale del 1930", come nel caso del reato di oltraggio, si

pone in linea con la stessa tradizione codicistica, doverosamente

attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur

minima violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una

parimenti minima offesa al suo onore o prestigio;

che nella medesima occasione questa Corte non ha mancato di

sottolineare come l'art. 336 del codice penale presenti un elemento

teleologico di consistente gravità che risulta, invece, del tutto

estraneo alla fattispecie delineata dall'art. 610 cod.pen. evocata

quale termine di comparazione, e che, quindi, adeguatamente

giustifica il differente trattamento sanzionatorio;

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte