Ordinanza n. 427/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.
nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 1 della
legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice
penale in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555
del codice di procedura penale), promossi: 1) con ordinanze emesse il
5 febbraio 1998 e il 7 maggio 1998 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Sondrio, iscritte ai nn. 206 e 454
del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 14 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1998;
2) con ordinanze emesse il 13 gennaio 1998, 2 dicembre 1997, 27
gennaio 1998, 23 gennaio 1998, 27 febbraio 1998 e 24 febbraio 1998
dal Tribunale di Sondrio, iscritte ai nn. 249, 250, 251, 252, 409 e
410 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 16 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con cinque ordinanze emanate fra il 2 dicembre 1997 e
il 27 febbraio 1998 (r.o. nn. da 249 a 252 e 409 del 1998), il
Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (Abuso d'ufficio), nel testo
vigente prima della novella recata dall'art. 1 della legge 16 luglio
1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia
di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di
procedura penale), per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione;
che analoga questione, in riferimento, oltre che all'art. 25,
secondo comma, anche all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
è stata sollevata dal Tribunale di Sondrio con una ulteriore
ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 (r.o. n. 410 del 1998);
che, a sua volta, il giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Sondrio, con due ordinanze emesse rispettivamente il
5 febbraio e il 7 maggio 1998 (r.o. nn. 206 e 454 del 1998), ha
sollevato analoga questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 323 cod. pen., nel testo previgente, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, nonché -
nell'ordinanza iscritta al n. 454 del 1998 - all'art. 97 della
Costituzione;
che la rilevanza della questione è ritenuta dai remittenti sulla
base della considerazione che i fatti di cui è giudizio, commessi
all'epoca in cui era in vigore la norma denunciata, appaiono
astrattamente sussumibili anche nella fattispecie dell'art. 323 cod.
pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997, onde
non potrebbe pervenirsi ad una pronuncia di non doversi procedere
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai
sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale; e che d'altra
parte la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale del
precedente testo dell'art. 323 è necessaria, a giudizio dei giudici
a quibus dovendosi, in caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della predetta norma, cui conseguirebbe la caducazione
ex tunc della medesima, pervenire ad una pronuncia di proscioglimento
perché il fatto non costituiva reato all'epoca in cui fu commesso,
ai sensi dell'art. 2, primo comma, del codice penale;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, le ordinanze
richiamano il principio di tassatività delle norme incriminatrici -
derivante dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione - che
esprimerebbe l'esigenza di evitare la genericità e
l'indeterminatezza della fattispecie, in modo che sia assicurata al
giudice la possibilità di individuare, a mezzo degli usuali metodi
ermeneutici, la condotta penalmente rilevante, nonché (secondo le
ordinanze nn. 206, 410 e 454 del 1998) in modo che sia consentito ai
consociati di conoscere preventivamente ciò che è reato e ciò che
non lo è;
che, ciò premesso, i remittenti osservano che, secondo
l'interpretazione corrente dell'art. 323 cod. pen. nel testo
previgente, venivano ricompresi nella condotta incriminata ogni
violazione del parametro di doverosità quale risulta dalle regole
normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione, ogni comportamento
esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali,
nonché gli atti viziati da eccesso di potere;
che, ad avviso dei giudici a quibus siffatta interpretazione, che
costituirebbe "diritto vivente", non consentirebbe di escludere dubbi
sull'indeterminatezza della fattispecie penale, in relazione ad
espressioni quali "parametro di doverosità" o "fini istituzionali",
o alla figura normativamente non definita, e in costante evoluzione,
dell'eccesso di potere;
che, inoltre, secondo le ordinanze nn. 206, 410 e 454 del 1998,
la incertezza della norma non permetterebbe un efficace esercizio del
diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione;
che, infine, secondo l'ordinanza n. 454 del 1998, la
insufficiente determinatezza della fattispecie, anche per il "ruolo
centrale" del dolo specifico, che finirebbe per decidere della stessa
illiceità di una condotta di per sé neutra, comprometterebbe il
buon andamento della pubblica amministrazione, poiché "le incursioni
del giudice penale nella sfera amministrativa, in assenza di univoci
criteri oggettivi idonei a delimitare il confine fra lecito ed
illecito", rischierebbero di paralizzare anche le più ordinarie
attività dei pubblici funzionari, dal che discenderebbe altresì la
violazione dell'art. 97 della Costituzione;
che non vi è stata né costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che i giudizi, aventi lo stesso oggetto, possono essere
riuniti per essere decisi con unica pronunzia;
che la questione proposta si appalesa manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
che, infatti, le censure mosse al testo previgente dell'art. 323
cod. pen. attengono alla asserita indeterminatezza della fattispecie,
a cui sono riconducibili, nella prospettazione degli stessi
remittenti, anche i profili sollevati di violazione degli artt. 24,
secondo comma, e 97 della Costituzione;
che, peraltro, gli stessi remittenti premettono che i fatti sui
quali sono chiamati a giudicare appaiono sussumibili anche nella
fattispecie descritta dal nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.,
riguardo alla quale non sollevano alcun dubbio di insufficiente
determinatezza, ancorché si tratti di norma più favorevole,
destinata in ipotesi a trovare applicazione ai sensi dell'art. 2,
terzo comma, cod. pen;
che l'asserita indeterminatezza della preesistente fattispecie
riguarderebbe dunque non già l'intera area delle condotte punibili,
ma solo quelle connotate da elementi di incerta definizione, come la
generica antidoverosità, il contrasto con i fini istituzionali e il
vizio di eccesso di potere, non, quindi, le condotte di abuso
connotate da violazione di specifiche norme di legge o di regolamento
e tali da causare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale
all'agente o ad altri, ovvero un danno ingiusto ad altri, quali
quelle descritte nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen, come
modificato dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997;
che, pertanto, il giudizio sui fatti sottoposti ai remittenti non
verrebbe in alcun modo influenzato dalla eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale del testo previgente dell'art. 323 cod.
pen. nella parte in cui conteneva - in ipotesi - l'indicazione di
ulteriori condotte punibili non sufficientemente determinate, in
quanto connotate dai predetti elementi di incerta definizione;
che ove, per converso, i fatti risultassero riconducibili a tale
ultimo tipo di condotte, e non a quelle indicate dal nuovo testo
dell'art. 323, la questione sollevata apparirebbe comunque
irrilevante in quanto, come ammettono gli stessi remittenti, in
questo caso la norma sopravvenuta imporrebbe di prosciogliere gli
imputati perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato;
che risulta dunque in ogni caso inapplicabile quella parte della
norma incriminatrice - non più in vigore - sulla quale si appuntano
i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai giudici a
quibus.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice
penale (Abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata
dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica
dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale),
sollevata, in riferimento agli articoli 25, 24, secondo comma, e 97
della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio e dal giudice per le
indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte