Ordinanza n. 427/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 27legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 4-terlegge 144/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di
esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Saluzzo con ordinanze emesse il 15 dicembre, il
28 novembre, il 18 ottobre e il 17 novembre 2000, rispettivamente
iscritte ai nn. 248, 249, 250 e 281 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 17, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto il
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo ha
sollevato, in riferimento agli artt. 97 (r.o. nn. 248, 249 e 250 del
2001), 101 e 111 (r.o. nn. 248, 249 e 250 e 281 del 2001) della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438
del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 27 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante tra l'altro "Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale", nella
parte in cui non prevede il potere del pubblico ministero di
interloquire sulla richiesta di rito abbreviato formulata
dall'imputato esprimendo consenso o dissenso motivato e la facoltà
di chiedere una autonoma integrazione probatoria, nonché nella parte
in cui non prevede il potere del giudice di decidere sulla
ammissibilità della richiesta;
che il rimettente premette che gli imputati hanno chiesto il
giudizio abbreviato e che il pubblico ministero ha eccepito la
illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen.,
deducendo la violazione degli artt. 101 e 111 Cost;
che, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero,
il giudice a quo rileva che l'art. 111 Cost., prevedendo che ogni
processo si deve svolgere nel contraddittorio delle parti ed in
condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale,
imporrebbe che anche al pubblico ministero sia riconosciuto il potere
di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio
abbreviato;
che, ad avviso del rimettente, in presenza di un dissenso
motivato del pubblico ministero il processo dovrebbe proseguire con
il rito ordinario, salvo il potere del giudice, a dibattimento
concluso, di ritenere ingiustificato il dissenso e di applicare
all'imputato la riduzione di pena;
che, in alternativa, al giudice dell'udienza preliminare
dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di ammettere o respingere la
richiesta di giudizio abbreviato;
che l'attuale impianto normativo, da un lato, priva il
pubblico ministero del "diritto di contraddire le richieste
dell'imputato in tema di giudizio abbreviato" e, dall'altro, non
attribuisce alcuna efficacia giuridica alle sue eventuali deduzioni;
che il rimettente sottolinea inoltre che alla perdita da
parte del pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta
del rito dovrebbe accompagnarsi la facoltà di chiedere una autonoma
integrazione probatoria;
che la disciplina del rito abbreviato risultante dalle
modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 sarebbe
altresì in contrasto con l'art. 101 della Costituzione, in quanto
non consentirebbe al giudice di assolvere i suoi "indefettibili
compiti istituzionali" e attribuirebbe all'imputato il diritto a
conseguire automaticamente e irragionevolmente il beneficio della
riduzione di pena;
che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e
del tutto ingiustificati violerebbe infine il principio di
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
che infatti la ratio del rito speciale, pur sempre
rinvenibile nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato
svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe più
ravvisabile ove la riduzione della pena venga applicata anche nelle
ipotesi in cui il giudice deve procedere ad una integrazione
probatoria, così disattendendo "le ragioni di speditezza e economia
alla base dell'istituto";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, richiamando l'ordinanza n. 564 del 2000 (r.o. nn. 248, 249 e
250), con la quale la Corte costituzionale ha disposto la
restituzione degli atti al giudice rimettente essendo intervenute le
modifiche introdotte dall'art. 4-ter comma 1, della legge 5 giugno
2000, n 144, nonché la sentenza n. 115 del 2001 (r.o. n. 281 del
2001), con la quale analoga questione è stata dichiarata non
fondata.
Considerato che le quattro ordinanze del giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Saluzzo sono sostanzialmente identiche e
che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato
infondate le medesime questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi
parametri e sulla base di argomentazioni analoghe a quelle
prospettate dall'attuale rimettente;
che, non essendovi motivi per discostarsi dalle
considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nella menzionata
sentenza n. 115 del 2001, le questioni vanno dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Saluzzo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte