Ordinanza n. 428/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 615618r.d. 1443/1940
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Pretore di S. Elpidio a
Mare nel procedimento civile vertente tra Abrami Mauro ed altri e
l'Esattoria comunale di S. Elpidio a Mare iscritta al n. 119 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1987 dal Pretore di Venasca nel
procedimento civile vertente tra Tassone Mariangela e l'Ufficio
II.DD. di Saluzzo iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione
tributaria di primo grado di Fermo, avente ad oggetto accertamenti in
materia di Irpef, i contribuenti Abrami Mauro, Giuseppe e Nazzareno
chiedevano al Pretore di S. Elpidio a Mare di sospendere ex art. 700
c.p.c. l'esecuzione della riscossione;
che il Pretore adito, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n.
119/87), sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali
prevedono che in pendenza del giudizio tributario di primo grado
venga iscritto a ruolo un terzo del tributo corrispondente
all'imponibile accertato dall'Ufficio, e attribuiscono al solo
intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione;
che ad avviso del giudice a quo la normativa censurata viola gli
artt. 24 e 113 Cost., in quanto la esclusione della sospensione ope
iudicis della riscossione delle imposte in presenza di contestazione
giudiziaria della pretesa del fisco si risolverebbe in una negazione
della tutela giurisdizionale;
che con la stessa ordinanza il Pretore ordinava la sospensione
della riscossione;
che il Pretore di Venasca, adito da Tassone Mariangela con
ricorso per opposizione all'esecuzione esattoriale promossa
dall'esattoria di Sampeyre, dopo aver ordinato la sospensione
dell'esecuzione con decreto del 26 maggio 1986, sollevava, con
ordinanza del 12 gennaio 1987 (r.o. n. 290/87), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 nella parte in cui non ammette le opposizioni regolate
dagli artt. 615 - 618 c.p.c. e limita la possibilità di sospensione
dell'esecuzione al caso dell'opposizione di terzo;
che ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola gli
artt. 24, 102 e 113 Cost., risolvendosi in una vera e propria
negazione della tutela giurisdizionale;
che con lo stesso provvedimento il Pretore confermava la
sospensione dell'esecuzione già disposta;
che in entrambi i giudizi interveniva il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale in via preliminare eccepiva
l'inammissibilità delle questioni, rilevando che i giudici
rimettenti avevano già concesso la richiesta sospensione
dell'esecuzione e quindi avevano esaurito i poteri loro spettanti;
nel merito, concludeva per la manifesta infondatezza delle questioni,
richiamandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 e successive
ordinanze;
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sono state sollevate successivamente
all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari di sospensione
dell'esecuzione, e, di conseguenza, esse devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili per mancanza del prescritto requisito
della rilevanza, avendo i giudici a quibus, come giustamente ha
osservato l'Avvocatura dello Stato, esaurito ogni loro potere (da
ultimo cfr. ord. n. 68/86);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113
Cost., dai Pretori di S. Elpidio a Mare e di Venasca con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte