Ordinanza n. 428/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, 512 e
513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
9 luglio 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a
carico di Ferraresso Gino ed altro, iscritta al n. 697 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Padova - nel decidere, fra l'altro,
su un appello proposto dalla parte civile avverso una pronuncia
assolutoria del Pretore appellata anche dal pubblico ministero, ma
con impugnazione successivamente rinunciata da quest'ultimo - ha, con
ordinanza del 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre
1987), sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità del "disposto" degli artt.
195, 512 e 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui,
"denegandosi alla parte civile il diritto di proporre - autonomamente
dal P.M. - appello rispetto alla sentenza, che non riconosce la
responsabilità di un imputato in relazione ad un evento dannoso",
pone "un limite ad una attività di quella parte, che, una volta
assunta tale qualità, pare debba poterne esercitare tutti i diritti,
che dalla stessa discendono, primo fra tutti quello di impugnativa,
fondamentale a proposito dell'accesso, in pratica, al doppio grado di
giurisdizione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in
quanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 1 del 1970, nonché
con ordinanza n. 154 del 1970;
Considerato che, a prescindere da qualsiasi rilievo circa
l'ammissibilità dell'appello proposto nella specie dalla parte
civile, in presenza non solo dell'appello, poi rinunciato, proposto
dal pubblico ministero, ma anche degli appelli proposti dagli
imputati contro la medesima sentenza, la questione sollevata risulta
già decisa da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1970, la quale -
nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del
codice di procedura penale per la "parte in cui pone limiti a che la
parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le
disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili" -
ha avuto modo di precisare (punto 3 del Considerato in diritto) che
il diniego, in certi casi, del diritto di appellare alla parte civile
"si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa,
ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel
silenzio del pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere
di provocare il riesame sul fatto";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza del 9 luglio
1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte