Ordinanza n. 428/2001
Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,
lettere a) e b), e 210, comma 4, del codice di procedura penale,
promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze
emesse il 6 luglio 2000 dalla Corte di appello di Torino, il
25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano e il 31 ottobre 2000 dal
Tribunale di Imperia, iscritte rispettivamente ai numeri 144, 271 e
294 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 10, 16 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno
2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 6 luglio 2000 (r.o. n. 144 del
2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210,
comma 4, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
escludono la possibilità di assumere come testimoni, riconoscendo
agli stessi la facoltà di astenersi dal rispondere, i coimputati e
gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la
responsabilità di altri sui quali essi abbiano in precedenza
liberamente risposto";
che la Corte di appello - che procede quale giudice di rinvio
ex art. 627 cod. proc. pen., a seguito di annullamento parziale da
parte della Corte di cassazione della sentenza emessa da altra
sezione in data 20 febbraio 1997 - premette che, dopo la decisione
della Cassazione, "l'introduzione nella Costituzione, ad opera
dellalegge modificatrice dell'art. 111, del principio del
contraddittorio nella formazione della prova, ha reso impossibile,
nel giudizio di rinvio in corso di svolgimento, l'acquisizione o il
"recupero , quali prove suscettibili di essere valutate ai fini della
decisione", delle dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso
delle indagini preliminari dalle persone, imputate in procedimenti
connessi o collegati, che hanno confermato la propria volontà di
avvalersi della facoltà di non rispondere;
che la Corte rimettente ritiene che la disciplina censurata
violi:
l'art. 3 Cost., in quanto è intrinsecamente irragionevole
e comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra le parti
impedire all'accusa l'utilizzazione di indagini svolte
legittimamente, tali da rendere possibile l'applicazione di
provvedimenti cautelari e l'esercizio dell'azione penale, e
consentirne invece l'uso quando le dichiarazioni precedentemente rese
al di fuori del contraddittorio siano favorevoli all'imputato;
l'art. 112 Cost., in quanto vengono così elusi il
principio di obbligatorietà dell'azione penale e il "conseguente
principio di conservazione della prova, elaborato dalla
giurisprudenza costituzionale";
gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto è irragionevole e
viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio nella
formazione della prova la scelta di sottrarre totalmente al
contraddittorio le dichiarazioni precedentemente rese da soggetti poi
sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e che si
avvalgano della facoltà di non rispondere, senza che tale scelta sia
imposta dal rispetto di valide ragioni giustificatrici;
che con ordinanza del 25 gennaio 2001 (r.o. n. 271 del 2001)
il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod.
proc. pen., "nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con
l'ufficio di testimone delle persone coimputate del medesimo reato o
imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata
pronunziata sentenza di condanna irrevocabile";
che il tribunale premette che in dibattimento numerosi
imputati in procedimento connesso, la cui posizione era stata
stralciata e definita con sentenza di applicazione della pena su
richiesta oramai divenuta irrevocabile, si sono avvalsi della
facoltà di non rispondere, rendendo così impossibile la
utilizzazione delle precedenti dichiarazioni rese sui fatti di causa;
che, venendo in gioco sul piano costituzionale (sentenza
n. 361 del 1998) "la funzione del processo penale, che è strumento,
non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale
dei fatti di reato e delle relative responsabilità", sono
"censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni
normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della
difesa, pregiudichino la funzione del processo";
che, di conseguenza l'art. 197 cod. proc. pen. violerebbe:
gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., in
quanto contempla categorie di soggetti (quali quelli nei cui
confronti sia stata definitivamente pronunziata sentenza di condanna)
la cui posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque
mutata, perché coperta dal giudicato, e nei confronti dei quali non
può dunque riconoscersi il diritto al silenzio - quale tutela dalla
autoincriminazione - se non con grave pregiudizio dei principi
costituzionali della conservazione della prova e del contradditorio;
l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente parifica,
quanto alla garanzia del diritto al silenzio, soggetti tuttora
imputati e condannati con sentenza irrevocabile, mentre la posizione
di questi ultimi è giuridicamente insuscettibile di qualsivoglia
modificazione in loro danno;
che con ordinanza del 31 ottobre 2000 (r.o. n. 294 del 2001)
il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.,
"limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su
fatti concernenti la responsabilità di altri";
che il tribunale premette che in dibattimento gli imputati si
sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così impedendo "l'uso
incrociato" delle dichiarazioni precedentemente rese su punti
salienti delle responsabilità di ciascuno;
che ad avviso del tribunale la norma censurata violerebbe:
l'art. 111, secondo e quarto comma, Cost., che impone una
revisione dei confini tra il diritto di una parte alla formazione in
contraddittorio della prova e il diritto al silenzio di colui che
nella fase delle indagini preliminari abbia reso dichiarazioni erga
alios, in quanto alla maggiore espansione e alla più intensa tutela
del contraddittorio deve inevitabilmente corrispondere la riduzione
dell'area della facoltà di non rispondere;
gli artt. 3 e 112 Cost., in quanto è irragionevole
consentire a un imputato che ha già reso dichiarazioni erga alios,
sulla cui base è stato disposto il rinvio a giudizio degli accusati,
di avvalersi a dibattimento della facoltà di non rispondere,
impedendo ai coimputati di difendersi e ponendo nel nulla la
pregressa attività processuale;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con riferimento alla questione sollevata con
ordinanza n. 271 del 2001, la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti alla luce delle modifiche recate alle norme censurate
dalla legge n. 63 del 2001, e una declaratoria di inammissibilità o
di infondatezza per le altre questioni.
Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che
concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in
precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, per cui deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è
intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64,
197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen.,
che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un
procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di
testimone;
che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il
contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Torino, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Imperia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte