Ordinanza n. 429/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 57/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27
febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione stralcio
dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania
e della Basilicata) conv. in legge 29 aprile 1982 n. 187, promosso
con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania, nel procedimento vertente tra Borghese
Clelia ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 255 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con atto notificato il 31 marzo 1981 Borghese Clelia
ed Ernestina impugnavano un decreto con cui il Sindaco di Napoli
aveva requisito un immobile di loro proprietà al fine di sistemarvi
alcuni esercizi commerciali colpiti dal terremoto del novembre 1980;
che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 22
ottobre 1986 (reg. ord. n. 255 del 1987) rilevava che l'art. 4 del
sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29
aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi,
ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali,
i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della
Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre
1981 purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad
assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare
esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi
sismici;
che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice
adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei
provvedimenti impugnati;
che, tanto premesso, il Tribunale dubitava che l'art. 4 cit.
contrastasse: a) con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato
trattamento riservato ai destinatari dei detti atti amministrativi
rispetto alla generalità dei cittadini; b) con l'art. 42 Cost., per
l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; c) con gli
artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione dell'azione di responsabilità
del pubblico funzionario, conseguente all'eventuale annullamento del
provvedimento di requisizione;
Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza
n. 100 del 1987, la quale ha osservato come il fondamento della norma
impugnata risieda nelle necessità determinate dal terremoto del
1980, con efficacia limitata alla prima fase dell'emergenza;
che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti
emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali, per
contro, resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il
rispetto delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali
concernenti i principali istituti giuridici, delle norme relative
all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato
sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così
infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che è stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura
relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche sussistendo la norma
impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della
proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo
indennizzo;
che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione
del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni
in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio
nazionale rimasto indenne;
che le suesposte considerazioni valgono anche ad evidenziare la
non fondatezza del riferimento all'art. 28 Cost.;
che conseguentemente le predette questioni risultano ora
manifestamente infondate (v. anche l'ordinanza n. 262 del 1987);
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come
convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42 e 113 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte