Ordinanza n. 429/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4,
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17
dicembre, il 23 novembre (n. 2 ordinanze), il 7 dicembre e il 23
novembre 1998 dal Tribunale di Napoli, il 26 marzo 1999 dalla Corte
di assise di Santa Maria Capua Vetere, il 13 novembre (n. 2
ordinanze) e il 23 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 194, 216, 217, 260, 293, 324, 335,
336 e 384 del registro ordinanze 1999 e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 14, 16, 19, 21, 23, 24 e 28, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con otto ordinanze di
contenuto pressoché identico, e la Corte di assise di Santa Maria
Capua Vetere, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303,
comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre
al superamento del termine complessivo, possa essere causa di
scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase,
allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello
stesso art. 303;
che al riguardo i giudici rimettenti hanno evidenziato che, non
condividendo le affermazioni poste a fondamento della sentenza di
questa Corte n. 292 del 1998, con la quale venne dichiarata non
fondata "nei sensi di cui in motivazione" l'identica questione a suo
tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e tenuto conto
dell'efficacia che occorre riconoscere alle decisioni interpretative
di rigetto secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite penali della
Corte di cassazione, si imponeva la riformulazione del quesito di
costituzionalità negli stessi termini e per le stesse ragioni già
prospettate nella ordinanza di rimessione allora pronunciata dal
Tribunale di Reggio Calabria;
che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano l'identica
questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere definiti con un unico provvedimento;
che le doglianze prospettate dai giudici rimettenti, anziché
concentrarsi sulla disposizione formalmente attinta dal dubbio di
costituzionalità, si diffondono nel contestare la validità degli
argomenti sviluppati nella sentenza "interpretativa" di questa Corte
n. 292 del 1998;
che a tal proposito i giudici a quibus, nel sottolineare come
ciascuno di tali argomenti possa essere ribaltato sul piano della
ricostruzione ermeneutica, ritengono insuperabile il dato offerto
dalla collocazione della specifica norma dettata dal comma 6
dell'art. 394 cod. proc. pen., sicché la stessa troverebbe
applicazione soltanto nel caso di sospensione dei termini di custodia
cautelare; conclusione, questa, che i rimettenti ritengono essere in
linea, non soltanto con la lunga e travagliata "storia" della
disciplina che viene qui in esame, ma anche con i valori di
razionalità intrinseca del sistema, che la norma, diversamente
interpretata, soddisferebbe appieno;
che la soluzione interpretativa prospettata dai giudici
rimettenti, pur se degna di ogni attenzione, non sfugge agli stessi
rilievi di cui è stata fatto oggetto la richiamata sentenza di
questa Corte, giacché ciascuno degli argomenti giuridici addotti
può essere invertito nei risultati, ove se ne contesti la premessa
fondante (affermare, ad esempio, che l'avverbio "comunque" varrebbe
soltanto "a sottolineare la correlazione tra la norma sui "limiti
finali" e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste
nei cinque commi che precedono", equivale null'altro che ad affermare
un giudizio ipotetico sul piano interpretativo, dotato di un tasso di
persuasività astrattamente identico alla ipotesi reciproca);
che al contrario deve qui riaffermarsi che è proprio l'uso di
quell'avverbio dal valore assoluto e non condizionato a imporre di
ritenere, come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata,
"che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del
termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la
perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati
sospesi, prorogati o - per stare al caso che qui interessa - sono
cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del
processo";
che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di concludenza
tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni poste a
fondamento della citata sentenza n. 292 del 1998, la questione ora
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di assise
di Santa Maria Capua Vetere con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte