Ordinanza n. 43/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e
4 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8
agosto 1992, n. 359, promossocon ordinanza emessa il 18 giugno 1997
dalla Corte d'appello di Catania nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Grimaldi Enrico Giuseppe e il comune di Giarre, iscritta
al n. 652 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, avente ad
oggetto la determinazione della indennità dovuta all'attore per la
espropriazione di un tratto di terreno di proprietà dello stesso,
ricadente in zona agricola, ma ubicato in un centro abitato, a
ridosso di una zona edificata ed in un comprensorio dotato di tutte
le opere di urbanizzazione primaria, pertanto, caratterizzato,
secondo l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, dalla
cosiddetta edificabilità di fatto, la Corte d'appello di Catania,
con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 (r.o. n. 652 del 1997), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di
conversione 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, al comma 3,
dispone che per la valutazione della edificabilità delle aree, ai
fini della determinazione della indennità di esproprio, si devono
considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione
esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio stesso, e, al comma 4, stabilisce che per le aree
agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono
classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al
titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni;
che, ad avviso del collegio rimettente, tali disposizioni, come
interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale esclude
che esse attribuiscano rilevanza autonoma alla mera edificabilità di
fatto, esigendone, perché venga escluso il criterio di valutazione
previsto per le aree agricole, l'armonizzazione con l'edificabilità
di diritto, si porrebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, in quanto l'applicazione indiscriminata dei
criteri di valutazione previsti per le aree agricole dalla predetta
legge n. 865 del 1971 in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il
requisito della edificabilità legale, le aree espropriate abbiano
comunque di fatto una suscettività edificatoria, verrebbe
sostanzialmente a disancorare la determinazione dell'indennizzo
dovuto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, che, in
presenza delle caratteristiche proprie della edificabilità di fatto,
è normalmente superiore a quello agricolo medio, sicché un
indennizzo commisurato a quest'ultimo valore non integrerebbe quel
"serio ristoro" che dovrebbe intendersi garantito dalla invocata
norma costituzionale.
Considerato che la questione oggi proposta è già stata dichiarata
non fondata dalla Corte con la sentenza n. 261 del 1997, con la quale
si è evidenziato che essa è volta ad ottenere l'introduzione
nell'ordinamento di un tertium genus tra le aree edificabili e tutte
le altre aree - parificate, quanto alla stima ai fini della
indennità di esproprio, a quelle agricole - che superi la scelta del
legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due sole
categorie, scelta ritenuta, invece, dalla Corte non censurabile sul
piano della legittimità costituzionale, in quanto non affetta da
irragionevolezza od arbitrarietà, né tale da pregiudicare di per
sé il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato;
che la odierna prospettazione della Corte d'appello di Catania
non presenta profili diversi rispetto a quelli già esaminati;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e 4, del d.-l. 11 luglio 1992,
n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359,
sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte