Ordinanza n. 431/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 266/1987
usata come parametro
citata
- art. 6legge 93/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8
maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale
dipendente dai Ministeri), promosso con ordinanza emessa il 27
gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -
Sezione di Lecce sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro il
Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 109 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione di De Vitis Assunta nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel procedimento relativo a un ricorso proposto da
Assunta De Vitis contro il Ministero di grazia e giustizia, il T.A.R.
per la Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del 27 gennaio 1993
(pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1994), ha sollevato, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, nella
parte in cui non prevede per il personale inquadrato nella nona
qualifica funzionale, qualora sia adibito a mansioni di grado
superiore, "un termine massimo che giustifichi, da un lato, la
temporaneità delle funzioni vicarie, dall'altro, la gratuità delle
medesime";
che, ad avviso del giudice rimettente, tale mancata previsione
determina un contrasto della norma impugnata con l'art. 36 della
Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore a una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la ricorrente, invocando, a sostegno della fondatezza
della questione, le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
Considerato che il d.P.R. n. 266 del 1987 - che, ai sensi
dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ha
recepito la disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987 per il
comparto del personale dipendente dai ministeri - non è atto avente
forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al sindacato di
costituzionalità di questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 462
del 1990, 782 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n.
266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26
marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai
Ministeri), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di
Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte