Ordinanza n. 431/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/09/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 223legge 382/1978
- art. 224legge 382/1978
- art. 222legge 382/1978
- art. 5legge 382/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace,
unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso
codice, promossi con due ordinanze emesse il 22 e il 14 febbraio 1995
dal Tribunale militare di Padova nei procedimenti penali a carico di
D'Ambra Giuseppe e di Catanese Walter, iscritte rispettivamente ai
nn. 231 e 239 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che con due ordinanze, emesse nel corso di altrettanti
procedimenti, il Tribunale militare di Padova ha denunciato l'art.
37, primo comma, del codice penale militare di pace in relazione alle
disposizioni incriminatrici speciali di seguito indicate:
gli artt. 223 e 224, per violazione degli artt. 3 e 103 della
Costituzione, nel corso del procedimento a carico di Catanese Walter,
soldato in congedo, già effettivo, imputato di lesione personale
grave per aver colpito con un pugno al volto un pari grado,
cagionandogli varie fratture e l'indebolimento dell'organo estetico
(ordinanza del 14 febbraio 1995);
l'art. 222, per lesione degli artt. 3 e 103 della Costituzione,
nel processo a carico del soldato D'Ambra Giuseppe imputato del reato
di percosse (ordinanza del 22 febbraio 1995);
che le due ordinanze sollevano la questione del combinato
disposto dell'art. 37, primo comma, in relazione agli artt. 223 e 224
nonché all'art. 222, nella parte in cui esso si applica anche al di
fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, della
legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina
militare);
che secondo i giudici a quibus i reati contenuti nel libro II,
titolo IV, capo III, quali le percosse e le lesioni personali, si
applicano per il solo fatto che i soggetti (attivo e passivo) del
reato rivestano la qualità di militare;
che le figure criminose disegnate dalle disposizioni impugnate
potrebbero, dunque, definirsi "reato militare" ai sensi del citato
art. 37, primo comma, sì che la nozione di esso peccherebbe per
difetto, e per eccesso;
che detto art. 37 non ricomprenderebbe nel suo ambito né i
fatti lesivi di interessi militari - vi esulerebbero la corruzione,
l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso e l'omicidio tra
pari grado - né i fatti estranei alla tutela di quegli interessi,
onde la violazione degli artt. 3 e 103, ultimo comma, della
Costituzione;
che sotto quest'ultimo riguardo il reato militare potrebbe
essere definito "come violazione di legge penale posta a tutela di
valori afferenti all'istituzione militare, esplicitamente o
implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale" (sentenza n. 81
del 1980);
che, al contrario, sotto il primo profilo, quello dell'art. 3,
la lesione si paleserebbe per l'effetto derivante dalla
qualificazione formale di reato militare, con un trattamento
sostanziale complessivo (pene principali e accessorie, loro
esecuzione, scriminanti, attenuanti e aggravanti) del tutto peculiare
e diverso rispetto a quello conseguente alla contestazione del reato
comune, stante la radicale diversità della disciplina processuale,
caratterizzata dalle forme del processo militare e dalla richiesta di
procedimento da parte del comandante di Corpo;
che vi sarebbero, tuttavia, fatti non idonei a interferire con
beni o interessi militari e che, ciononostante, verrebbero sottoposti
alla speciale disciplina del codice penale militare;
che tali sarebbero i fatti di lesione personale, come quello in
esame, commessi per ragioni e in situazioni estranee al servizio e
alla disciplina militare (e, cioè, fatti lesivi di interessi
"comuni" sottratti alla loro naturale disciplina per essere, invece,
assoggettati a quella militare);
che l'identico trattamento sanzionatorio sarebbe inoltre
comminato per tutti i fatti, quanto all'interesse leso, anche fra
loro eterogenei;
che si paleserebbe, in tal modo, l'incostituzionalità
dell'impugnato art. 37, primo comma, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, in una lesione riscontrabile pure per tutte le altre
incriminazioni denunciate;
che tali disposizioni ricomprenderebbero, invero, fatti senza
alcuna afferenza con le esigenze del servizio e della disciplina
militare, assoggettando il fatto "comune", o delle percosse, o delle
lesioni personali alle conseguenze derivanti dall'ascrizione al genus
del reato militare (dall'attenuante dell'ottima condotta militare ex
art. 48, ultimo comma, all'aggravante del grado rivestito ex art. 47,
n. 2; dalla perseguibilità sottratta alla parte lesa e affidata al
comandante di corpo, alla sottoposizione alla giurisdizione militare
ex art. 263);
che, in tal modo, ne discenderebbe una irrazionalità, ancor
più evidente con riferimento alla disposizione di cui all'art. 5,
terzo comma, della legge n. 382 del 1978, sul modello dell'art. 199
del codice penale militare, ove si statuiscono le condizioni di
applicabilità della normativa sull'insubordinazione e sull'abuso di
autorità (riferimento che potrebbe restringere l'applicazione della
disposizione impugnata soltanto quando i militari "svolgono attività
di servizio; si trovano in luoghi militari o comunque destinati al
servizio; indossano l'uniforme; e si qualificano come militari, in
relazione a compiti di servizio, o si rivolgono ad altri militari in
divisa o vi si qualificano come tali");
che il Tribunale rimettente ha perciò sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, anche questione di costituzionalità
degli artt. 223, 224 e 222 del codice penale militare di pace, nella
parte in cui si applicano altresì al di fuori delle condizioni
stabilite dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 382 del 1978;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza;
che ad avviso dell'Avvocatura rientrerebbe nella sfera di
discrezionalità riservata al legislatore prevedere (o meno) cause di
inapplicabilità di determinate fattispecie, purché non vi sia
violazione del criterio di ragionevolezza;
che tale censura non sarebbe però invocabile, nella ipotesi in
esame, non soltanto per la diversa "obiettività giuridica" fra i
valori posti a confronto, ma anche perché i reati militari e i reati
comuni fra loro comparati riceverebbero differente trattamento
sanzionatorio, a volte più grave delle corrispondenti fattispecie
comuni.
Considerato che le stesse questioni, sulla base delle medesime
considerazioni, hanno già formato oggetto di esame da parte di
questa Corte, che le ha dichiarate inammissibili con la sentenza n.
298 del 1995;
che le ordinanze di rimessione non prospettano, a sostegno,
nuove o diverse argomentazioni;
che, pertanto, previa trattazione congiunta dei due giudizi per
l'identità delle questioni, va dichiarata la manifesta
inammissibilità delle stesse;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace,
unitamente agli artt. 223 e 224, nonché all'art. 222 dello stesso
codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli
artt. 3 e 103 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte