Ordinanza n. 431/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 79/1995
- art. 6legge 79/1995
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 3legge 172/1995
- art. 21legge 172/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma
2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso dal
pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, nei
procedimenti penali riuniti a carico di Bernardo Gellon, con
ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 12 giugno 1997), iscritta al n. 454 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore
Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 e pervenuta
il 12 giugno 1997, il pretore di Cagliari, sezione distaccata di S.
Antioco, nel corso di un procedimento penale per violazione delle
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio
1976, n. 319), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;
che il dubbio di legittimità costituzionale investe
specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del d.-l. n. 79 del
1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del
1976, disponendo che, per gli scarichi diversi da quelli provenienti
da insediamenti produttivi, l'inosservanza dei limiti di
accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento
delle acque, anziché costituire reato, è punita come illecito
amministrativo, con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di
lire); b) l'aggiunta, disposta dall'art. 6, comma 2, del d.-l. n. 79
del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del
1976, che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a
cento milioni di lire), anziché con sanzione penale, l'apertura o
l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza
avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che
l'autorizzazione è stata negata o revocata;
che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate
violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una
irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina
degli scarichi produttivi, giacché identica negli effetti sarebbe la
potenzialità inquinante degli scarichi delle pubbliche fognature;
inoltre le stesse disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela
del paesaggio e con il diritto alla salute (artt. 9 e 32 della
Costituzione);
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale si
riferisce alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi (senza
autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilità)
provenienti da pubbliche fognature, disciplina differenziata rispetto
a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti
produttivi, per i quali l'omessa richiesta di autorizzazione ed il
superamento dei limiti di accettabilità costituiscono reato;
che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione,
analoghe questioni di legittimità costituzionale, dirette a
reintrodurre figure di reato, sono state dichiarate inammissibili
(sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente inammissibili (ordinanze
nn. 332 e 432 del 1996 e n. 90 del 1997), giacché spetta
esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie
penali o aggravare le pene (art. 25, secondo comma, Cost.);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17
marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17
maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32
della Costituzione, dal pretore di Cagliari, sezione distaccata di S.
Antioco, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte