Ordinanza n. 431/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 2legge 81/1987
citata
- art. 3legge 81/1987
- art. 24legge 81/1987
- art. 76legge 81/1987
- art. 77legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1998 dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, nel
procedimento penale a carico di P. G., iscritta al n. 215 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Milano, sezione distaccata di
Abbiategrasso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77
(in relazione all'art. 2, comma 1, numeri 67 e 103, della legge 16
febbraio 1987, n. 81) della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio
del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio civile di
responsabilità "riguardante il medesimo fatto storico attribuito
all'imputato, già riconosciuto la sussistenza del reato";
che il rimettente espone di avere in precedenza celebrato e
definito il processo civile per il risarcimento dei danni intentato
dagli eredi del lavoratore rimasto vittima dell'infortunio contro il
datore di lavoro e di essere ora chiamato a giudicare in sede penale
il responsabile del cantiere edile in cui si era verificato
l'infortunio mortale, imputato per il reato di omicidio colposo,
cioè per il medesimo fatto storico oggetto del giudizio civile;
che, al riguardo, il rimettente rileva che, essendo venuta meno
la pregiudiziale penale nei confronti del processo civile, il giudice
civile, al fine di liquidare il danno non patrimoniale o morale, è
tenuto ad operare un autonomo accertamento dei fatti, ivi compresi i
profili penali;
che, in particolare, il rimettente precisa di avere escusso in
sede civile il testimone indicato dal pubblico ministero nell'attuale
processo penale e di avere già preso visione in quella sede dei
"rapporti giudiziari dei Carabinieri e della USL riguardanti
l'infortunio mortale";
che in tale situazione le valutazioni di merito espresse in sede
civile pregiudicherebbero l'"autonomia" del giudizio sulla
responsabilità penale, che potrebbe essere o apparire condizionata
dalla propensione del giudice a confermare la propria precedente
decisione;
che ad avviso del rimettente risulterebbe pertanto violato il
principio dell'imparzialità del giudice, compromesso dalla
precedente valutazione sulla configurabilità del reato già espressa
dal medesimo giudice in sede civile, sia pure riferita non
all'attuale imputato, ma al datore di lavoro;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per
l'infondatezza della questione.
Considerato che, come questa Corte ha avuto ripetute occasioni di
affermare (v., tra le tante, sentenze nn. 351, 308, 307 e 306 del
1997; ordinanza n. 178 del 1999), nell'ambito dei rapporti tra gli
istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialità
del giudice l'art. 34 cod. proc. pen. fa riferimento alle situazioni
in cui i termini della relazione di incompatibilità intercorrono
all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una
vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima
regiudicanda (v. sentenze n. 241 del 1999 e n. 371 del 1996), mentre
i casi in cui la funzione pregiudicante è espressa fuori del
procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e
della ricusazione;
che, infatti, le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34
cod. proc. pen. sono tipicamente e preventivamente individuate dal
legislatore in base alla presunzione che determinino
l'incompatibilità ad esercitare ulteriori funzioni giurisdizionali
nel medesimo procedimento, mentre sarebbe impossibile prevedere in
astratto e a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo in
precedenza esercitato funzioni giudiziarie in un diverso
procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di
incompatibilità nel successivo procedimento penale;
che le valutazioni sul merito della responsabilità penale
espresse in un diverso procedimento, che possono eventualmente
determinare un effetto pregiudicante, debbono quindi essere oggetto
di una ricognizione caso per caso, che tenga conto dello specifico
contenuto dell'atto ai fini di verificarne la possibile incidenza
sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il
ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione;
che nel caso in esame la supposta funzione pregiudicante risulta
espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi
oggetto non assimilabile a quello penale (sul punto v. sentenza n.
351 del 1997), per di più riguardante l'accertamento della
responsabilità di un soggetto diverso da quello che figura come
imputato nel procedimento a quo (v. al riguardo sentenze n. 186 del
1992 e 439 del 1993);
che, anche con riferimento alla specifica funzione pregiudicante
prospettata dal giudice rimettente, non vi sono motivi per
discostarsi dalla sopra menzionata impostazione generale dei rapporti
tra gli istituti della incompatibilità e della
astensione-ricusazione;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in
relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987,
n. 81) della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata
di Abbiategrasso, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte