Ordinanza n. 432/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/10/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 13legge 412/1991
citata
- art. 80r.d. 1422/1924
- art. 52r.d. 1422/1924
- art. 13legge 88/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e
261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 1° dicembre 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Olindo Pilon e l'Istituto Nazionale per le
Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al
n. 98 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Olindo Pilon e dell'INAIL;
Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Olindo Pilon e Rita
Raspanti per l'INAIL;
Ritenuto che con ordinanza del 1° dicembre 1998 il pretore di
Venezia - in un giudizio tra un pensionato, titolare di rendita per
malattia professionale, e l'INAIL, che, nel resistere alla domanda
proposta nei suoi confronti, ha chiesto in via riconvenzionale la
restituzione dei ratei di rendita percepiti indebitamente in ragione
dell'allegata insussistenza della malattia professionale - ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato - in riferimento
agli articoli 3 e 38 della Costituzione - il dubbio di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
che, con riferimento alle prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite
liquidate da enti pubblici di previdenza obbligatoria per periodi
anteriori al 10 gennaio 1996, esclude la ripetibilità delle somme
indebitamente erogate solo se il soggetto assicurato sia stato
percettore, nell'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai
fini dell'IRPEF di un importo pari od inferiore a lire 16 milioni;
che - secondo il pretore rimettente - la disposizione citata
- nel sostituire retroattivamente la previgente disciplina
dell'indebito previdenziale (art. 80 regio decreto 28 agosto 1924,
n. 1422, art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412), fondata sul principio dell'irripetibilità
delle prestazioni percepite in buona fede, avrebbe determinato una
situazione analoga a quella censurata da questa Corte in una
precedente pronuncia, che ha dichiarato illegittimo, per violazione
degli artt. 3 e 38 Cost., il citato art. 13, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte nella
disciplina della ripetizione di indebito, in materia pensionistica,
ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in
vigore o comunque pendenti alla stessa data;
che, per le stesse ragioni ed in relazione ai medesimi
parametri, sussiste - secondo il pretore rimettente - il dubbio non
manifestamente infondato di illegittimità costituzionale dei citati
commi 260 e 261 della legge n. 662 del 1996;
che si è costituito il pensionato, aderendo alla
prospettazione dell'ordinanza di rimessione;
che si è costituito anche l'INAIL, eccependo, in via
preliminare, l'inammissibilità della questione di costituzionalità
e, nel merito, sostenendone la infondatezza;
Considerato che la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità è stata dal giudice rimettente motivata per
relationem richiamando le ragioni poste da questa Corte a fondamento
della menzionata dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (sentenza
n. 39 del 1993);
che invece, tra la fattispecie esaminata da tale pronuncia e
quella oggetto dell'ordinanza di rimessione, sussistono rimarchevoli
e significative differenze;
che infatti il citato art. 13 della legge n. 412 del 1991 ha
riguardato la disciplina della ripetibilità delle prestazioni
previdenziali erogate dall'INPS, quale in precedenza posta
dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e, nel dettare una nuova,
più restrittiva, regolamentazione, l'ha anche estesa
retroattivamente agli indebiti previdenziali pregressi, senza
peraltro dare rilievo alla situazione reddituale del percettore della
prestazione indebita, talché risultavano colpiti pensionati a
reddito non elevato che avevano fatto affidamento sulla legittimità
di tale erogazione;
che invece la disposizione censurata dal pretore rimettente -
con riferimento peraltro alla ripetizione di prestazioni
previdenziali erogate dall'INAIL (art. 55 della legge n. 88 del 1989,
non inciso, a differenza del citato art. 52, dall'art. 13 della legge
n. 413 del 1991) - non estende retroattivamente una nuova disciplina
a regime, ma regola esclusivamente gli indebiti previdenziali
pregressi (quelli maturati prima del 1° gennaio 1996) e comunque
sancisce l'irripetibilità in caso di reddito inferiore alla soglia
suddetta e quindi assegna rilevanza alla situazione reddituale del
percettore della prestazione previdenziale indebita;
che pertanto il giudice rimettente non poteva esimersi da
un'autonoma e specifica motivazione del giudizio di non manifesta
infondatezza, che deve consistere in una sommaria, ma esaustiva
prospettazione dei profili di conflitto tra la norma censurata e
quella costituzionale (sentenza n. 242 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:2000:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte