Ordinanza n. 434/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 6d.l. 781/1981
- art. 53d.l. 781/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali) e 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
(Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni
nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il
12 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Maria Antonia
Calogero contro la U.S.L. n. 41 di Messina/Nord ed altri, iscritta al
n. 303 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione di Catania - nel corso di un giudizio proposto da una
infermiera dipendente di una unità sanitaria locale, avverso la
deliberazione con la quale era stata collocata a riposo al compimento
del sessantacinquesimo anno di età, pur non avendo maturata
l'anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione - con
ordinanza 12 novembre 1991 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., degli
artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 6, comma primo, del
d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella l. 26 febbraio 1982,
n. 54 "nella parte in cui non prevedono il mantenimento in servizio
fino al settantesimo anno di età, dei dipendenti delle unità
sanitarie locali i quali non abbiano maturato l'anzianità minima
richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza";
che secondo il giudice a quo - tenuto conto che, a norma della
l. 19 febbraio 1991, n. 50, per i primari ospedalieri che non abbiano
raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessari per
conseguire il massimo della pensione è previsto che possano chiedere
di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale
anzianità e, comunque, fino al settantesimo anno di età - è iniquo
ed irrazionale non consentire al personale dei livelli inferiori,
munito di minor reddito e certamente di più ridotta capacità
economica, di permanere in servizio oltre il limite d'età previsto
in via generale, per maturare almeno il diritto alla pensione minima;
Considerato che questa Corte, con sentenza 9 marzo 1992, n. 90 -
resa in un giudizio riguardante un aiuto ospedaliero - ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero primo comma
dell'art. 53 nella parte in cui non consente al personale ivi
contemplato (sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di
assistenza religiosa e professionale e categorie "restanti"), che al
raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non
abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo
della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al
conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di età;
che l'art. 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 781 è,
pertanto, modificato con riferimento al suddetto personale in base
all'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, come risultante dalla
suindicata declaratoria d'illegittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali) e 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
(Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte