Ordinanza n. 434/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il
3 marzo 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente
tra la società Medusa s.n.c. e la società Gramour s.a.s. iscritta
al n. 193 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla società Medusa
s.n.c. (con sede in provincia di Rimini) nei confronti della società
Glamour s.a.s. (con sede in provincia di Perugia) - rimasta contumace
- per il pagamento della fornitura di merce l'adito pretore di
Bergamo ha sollevato, con ordinanza del 3 marzo 1993, questione di
legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 38 cod.
proc. civ. in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97
Cost. nella parte in cui non consente al giudice di rilevare
d'ufficio la propria incompetenza per territorio, anche nei casi
diversi da quelli previsti dall'art. 28 c.p.c.;
che nella specie - rileva il giudice rimettente - difetta
palesemente la sua competenza per territorio sicché la scelta della
società attrice di adire il Pretore di Bergamo appare del tutto
arbitraria ed - in considerazione del modesto valore della lite - ha
l'effetto di rendere eccessivamente dispendioso, e quindi in sostanza
di limitare, l'esercizio del diritto di difesa per la società
convenuta ove questa intendesse eccepire l'incompetenza per
territorio del giudice adito, avendo essa sede a non breve distanza
dal territorio del circondario;
che la mancata rilevabilità d'ufficio di tale incompetenza,
consente all'attore di citare la parte avanti ad un giudice diverso
da quello naturale precostituito per legge, senza che tale giudice
possa far nulla per verificare la propria competenza a decidere nel
merito;
che la possibilità, rimessa all'esclusivo arbitrio dell'attore,
di scegliersi il foro competente, comporta anche lesione del
principio di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione, (art. 97 Cost.) per il rischio di sovraccarico di un
ufficio giuridico con parallela riduzione dei giudizi nell'ufficio
che sarebbe stato competente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per la non fondatezza della questione, non essendo in
particolare configurabile alcuna violazione né del diritto di difesa
(in quanto è riconosciuto al convenuto la facoltà di contestare la
corretta individuazione del foro adito), né del canone
costituzionale della predeterminazione del giudice naturale;
Considerato che la prescrizione (contenuta nell'art. 38 c.p.c. nel
testo originario prima della novella di cui all'art. 4 legge 26
novembre 1990 n. 353) della non rilevabilità d'ufficio
dell'incompetenza territoriale del giudice adito fuori dei casi
previsti dall'art. 28 c.p.c. è stata già sottoposta al vaglio di
questa Corte che, con sentenza n. 251 del 1986, ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento
agli artt. 24, comma 2, e 25, comma 1, Cost.;
che in relazione ai medesimi parametri la questione è
manifestamente infondata atteso che il giudice rimettente non allega
argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che altresì manifestamente infondata è la questione di
costituzionalità riferita all'art. 97 Cost., parametro questo che
riguarda anche gli organi dell'amministrazione della giustizia, ma
che è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale "nel suo
complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto
di tale esercizio possono o devono essere adottati" (v. da ultima,
sent. n. 376/93);
che comunque l'inconveniente, lamentato dal giudice rimettente,
ha una ricorrenza casuale che incide indifferenziatamente su tutti
gli uffici giudiziari non esponendone alcuno ad un particolare
rischio di sovraccarico;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza trascritta in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte