Ordinanza n. 434/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo
comma, numeri 1 e 2, del codice di penale, promosso con ordinanza
emessa il 26 gennaio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Reggio
Calabria, nel procedimento penale a carico di C. A., iscritta al n.
916 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 168,
primo comma, numeri 1 e 2, del codice penale, nella parte in cui fa
decorrere il termine per la revoca della sospensione condizionale
della pena in caso di commissione di altro reato ovvero di condanna
per un delitto anteriormente commesso dal passaggio in giudicato
della prima condanna, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice rimettente premette di essere stato investito,
quale giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero
di applicazione del condono su pena residua, determinata a seguito di
cumulo, in favore di un minore che aveva subito una prima condanna a
pena condizionalmente sospesa, divenuta esecutiva il 5 luglio 1986,
per reati commessi il 25 novembre 1983, ed una seconda condanna,
divenuta esecutiva il 4 ottobre 1991, per reati commessi il 21 aprile
1985;
che nel provvedimento di cumulo il pubblico ministero aveva
ritenuto che la sospensione condizionale della pena concessa con la
prima condanna non fosse suscettibile di revoca, in quanto tra il
passaggio in giudicato della prima condanna e il passaggio in
giudicato della seconda condanna (pronunciata per un fatto commesso
anteriormente alla prima) erano trascorsi più di cinque anni;
che, ad avviso del rimettente, la posizione del pubblico
ministero - conforme ai numerosi precedenti della Corte di
cassazione, secondo i quali ai fini della revoca della sospensione
condizionale della pena il dies a quo del termine di cinque anni
decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha
concesso il beneficio, mentre la causa di revoca è destinata ad
operare, indipendentemente dalla data di commissione di altri
successivi reati, nel momento del passaggio in giudicato della
seconda sentenza comporterebbe una interpretazione dell'art. 168,
primo comma, numeri 1 e 2, cod. pen. in contrasto con l'art. 3
Cost., in quanto ne deriverebbero soluzioni diverse per casi
analoghi;
che, in particolare, la revoca della sospensione condizionale
della pena verrebbe a dipendere, nell'ipotesi prevista dal numero 1
del primo comma dell'art. 168 cod. pen., dal fatto che la sentenza di
condanna per il primo reato sia divenuta o meno esecutiva prima della
commissione del secondo, e nella situazione disciplinata dal numero 2
dal fatto che la seconda sentenza sia divenuta o meno esecutiva entro
i cinque anni dalla precedente condanna: in entrambi i casi, cioè,
la revoca dipenderebbe dalla celerità con cui vengono celebrati e
definiti i relativi giudizi, in contrasto con i canoni di
oggettività e di certezza, e la lentezza dei procedimenti si
risolverebbe in un premio per chi delinque, con evidente disparità
di trattamento nei confronti di chi, pur delinquendo con la medesima
cadenza temporale, venga giudicato da un tribunale più solerte;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile o infondata;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione emerge che nel caso di
specie si versa nell'ipotesi di reati commessi anteriormente al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale era
stata concessa la sospensione condizionale della pena, situazione che
potrebbe dar causa alla revoca di diritto della sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, numero.
2, cod. pen., nel caso in cui la condanna fosse divenuta definitiva
nei cinque anni dalla precedente;
che il richiamo nell'ordinanza di rimessione ad entrambe le
ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale trova
spiegazione nel fatto che il giudice rimettente vorrebbe, in
contrasto con la disciplina legislativa e con la costante
giurisprudenza di legittimità, che ai fini della revoca del
beneficio il dies a quo fosse individuato non nel momento del
passaggio in giudicato della prima condanna, ma in quello della
commissione del reato, con la conseguenza che nella fattispecie al
suo esame potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dal
primo comma, numero 1, dell'art. 168 cod. pen.;
che è incontroverso, infatti, che in relazione all'ipotesi del
numero 1 (revoca per delitto posteriormente commesso) si debba
prendere in considerazione il momento in cui il nuovo reato è stato
commesso, a nulla rilevando che il passaggio in giudicato della
relativa condanna intervenga oltre il termine stabilito (v. ordinanza
n. 107 del 1998), mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 168, primo
comma, numero 2, cod. pen. (revoca a seguito di condanna per delitto
anteriormente commesso) il momento cui occorre fare riferimento
coincide con quello nel quale diviene definitiva la sentenza per il
delitto anteriormente commesso;
che ragionevolmente, alla luce dell'interpretazione sistematica
degli artt. 163, primo comma, 164 e 168 cod. pen., in entrambe le
ipotesi il dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale ai
fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della
pena coincide, invece, con il passaggio in giudicato della sentenza
di condanna;
che difatti, mentre sino a tale momento eventuali altre condanne
riportate dall'imputato sono destinate ad essere valutate quali
condizioni per l'ammissione al beneficio nell'ambito dell'art. 164
cod. pen., è dal momento nel quale sarebbe concretamente eseguibile
la pena che diviene operativo l'ordine di sospenderne la esecuzione
(art. 163, primo comma, cod. pen.), alla condizione che il
condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna
(art. 168 cod. pen.);
che l'apposizione di un termine entro il quale siano destinate ad
operare tali condizioni risolutive, e possano viceversa maturare gli
ulteriori effetti della sospensione condizionale, è del pari
ragionevolmente imposto dall'esigenza di dare concretezza e certezza
allo stesso effetto estintivo (art. 167 cod. pen.) che consegue
all'utile decorso del termine; e la durata del termine non può non
essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, in vista della
funzione di prevenzione speciale che è collegata al beneficio della
sospensione condizionale della pena;
che l'eventualità che l'accertamento definitivo del reato
commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza con
la quale è stata irrogata la pena condizionalmente sospesa
intervenga oltre tale termine, a causa dell'eccessiva lentezza di
alcuno dei procedimenti che si susseguono secondo l'ordine
cronologico dei reati, è inconveniente di mero fatto, addebitabile
alle contingenti cadenze temporali dei procedimenti penali, non
riconducibile a vizio della disciplina legislativa;
che nella disciplina complessiva delle cause di revoca di diritto
della sospensione condizionale della pena non sono, pertanto,
pertanto ravvisabili i vizi di costituzionalità denunciati dal
rimettente: lungi dall'essere irragionevole e dal determinare
ingiustificate disparità di trattamento, la scelta del legislatore
di fare decorrere il dies a quo dal passaggio in giudicato della
sentenza che ha concesso il beneficio e di collegare gli effetti
della revoca al momento del passaggio in giudicato della condanna per
il delitto anteriormente commesso risponde, infatti, all'esigenza di
garantire l'accertamento giudiziale di responsabilità ed appare
coerente con il sistema complessivo e con la ratio dell'istituto
della sospensione condizionale dell'esecuzione della corrisponde alle
esigenze di garanzia dell'accertamento giudiziale di responsabilità
ed alla ratio di prevenzione dell'istituto della sospensione
condizionale della pena;
che, al contrario, un intervento additivo sul solo art. 168 cod.
pen. nel senso richiesto dal rimettente avrebbe come conseguenza che
il termine di "messa alla prova" del condannato decorrerebbe prima
della condanna; ed inoltre che, valutandosi i reati commessi o le
condanne riportate prima della condanna a pena condizionalmente
sospesa come cause di revoca della sospensione, queste ultime
verrebbero in parte o in tutto a confondersi con i limiti di
ammissibilità della sospensione condizionale della pena disciplinati
dall'art. 164 cod. pen;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 168, primo comma 1, numero 1 e numero 2, del
codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte