Ordinanza n. 435/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1996
dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di
Vitiello Raffaele, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 6
febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 438 del codice di procedura penale nella parte in cui
subordina al consenso del pubblico ministero l'esperibilità del rito
abbreviato richiesto dall'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24,
25, 27 e 101 della Costituzione;
che, recependo un'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato,
il giudice a quo deduce che la scelta del pubblico ministero di
indirizzare le indagini in maniera più o meno approfondita è
suscettibile di determinare l'accoglimento o il rigetto della
richiesta dell'imputato di essere ammesso al giudizio abbreviato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, sul rilievo del difetto di motivazione dell'ordinanza di
rimessione, ha richiesto una declaratoria di inammissibilità della
questione sollevata;
Considerato che nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo non ha
descritto la concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio né ha
fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che lo portano a
dubitare della legittimità costituzionale della norma denunciata,
limitandosi a enunciare le disposizioni costituzionali che si
assumono violate;
che tale lacuna argomentativa impedisce di valutare la rilevanza
e i termini e profili della questione sollevata, tanto più in
ragione della incerta individuazione dell'obiettivo della censura,
fra il consenso del pubblico ministero allo svolgimento del rito
alternativo - nel dispositivo - e il presupposto, collegato al
precedente ma distinto da questo, della definibilità del giudizio
allo stato degli atti (in dipendenza del materiale di indagine
raccolto dall'accusa) - nella motivazione , ond'è che, in
accoglimento del rilievo formulato dall'Avvocatura dello Stato, la
questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza che la
propone (tra molte, ordinanza n. 229 del 1996; sentenza n. 79 del
1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte