Ordinanza n. 435/1999
Altra decisione · depositata il 23/11/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 3-bislegge 79/1997
- art. 3-bislegge 140/1997
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art.
3-bis del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio
1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1998 (n. 3
ordinanze) dal pretore di Brescia, il 24 ottobre 1997 ed il 10 marzo
1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Nocera Inferiore,
rispettivamente iscritte ai nn. 167, 168, 169, 180, 181 e 182 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di due procedimenti - instaurati per
ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in
base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il
pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto
emesse il 17 dicembre 1998 (r.o. nn. 167 e 168 del 1999), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificati dall'art.
3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli
aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte
costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in
contrasto: a) con l'art. 113 Cost., in quanto sostanzialmente
preclusiva della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di
diniego delle prestazioni già pronunciati dall'INPS; b) con gli
artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo di ostacolo allo svolgimento
della funzione giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede
amministrativa del contenzioso giudiziario pendente, peraltro non
eliminato dalla previsione dell'estinzione d'ufficio dei processi; c)
con gli artt. 24 e 25 Cost., poiché - stante l'esclusione degli
accessori del credito e la vanificazione del diritto degli eredi -
alla perdita del diritto all'azione, conseguente all'estinzione dei
giudizi ed alla compensazione delle spese, non si accompagna un
arricchimento della sfera patrimoniale degli interessati, in misura
sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli evocati
parametri;
che, sempre secondo il rimettente, le disposizioni censurate,
"nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma" - non
potendo le Camere procedere alla conversione di decreti-legge
reiterati, allorquando l'ultimo decreto non sia destinato a regolare
diversamente un nuovo caso straordinario di necessità ed urgenza -
contrastano anche con gli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost.,
siccome frutto di un tardivo ed anomalo procedimento di conversione,
non costituente, per effetto del trasferimento del vizio genetico del
d.-l. iterato o reiterato, espressione di autonoma e libera
determinazione delle due Camere, condizionate altresì dalla
redazione della legge in soli tre articoli, contenenti un coacervo
indistinto di materie disomogenee, così formulati dal Governo al
solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;
che, con altra ordinanza emessa sempre il 17 dicembre 1998 (r.o.
n. 169 del 1999), sulla base di identiche motivazioni riferite ai
singoli parametri evocati - cui viene aggiunta la lamentata
violazione dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, lo
stesso pretore di Brescia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662
del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per contrasto
con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104 e 113
Cost;
che, nel corso di tre analoghi giudizi, il pretore di Nocera
Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il
24 ottobre 1997 (r.o. n. 180 del 1999) ed il 10 marzo 1999 (r.o. nn.
181 e 182 del 1999), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina viola: a) gli
artt. 3, 102, 103 e 104 Cost., nella parte in cui, al comma 181,
prevede il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione agli
aventi diritto di titoli di Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in
cui, sempre al comma 181, prevede che tale pagamento avvenga sulla
base di elenchi riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente
ad inviare al Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in
cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo
maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25
Cost., là dove dispone, al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per
l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 167, 169, 180 e 182 del
1999, si è costituito l'INPS, concludendo per la inammissibilità
delle sollevate questioni.
Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i
giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa denunciata dai rimettenti è stata, anche
successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul censurato meccanismo
di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di
Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le
medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 303 e 306 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità
giudiziarie rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte