Ordinanza n. 436/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bisd.l. 333/1992
- art. 5-bislegge 359/1992
usata come parametro
citata
- art. 42Costituzione
- art. 3legge 359/1992
- art. 42legge 359/1992
- art. 5-bislegge 2892/1885
- art. 13legge 2892/1885
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis della
legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Gela nel procedimento
civile vertente tra Cordaro Paolo ed altri ed il Comune di Gela ed
altri iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, in una controversia (promossa con atto di citazione
in riassunzione notificato il 12 giugno 1991) avente ad oggetto la
determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice istruttore
presso il Tribunale di Gela con ordinanza del 4 giugno 1993 ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 5- bis decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica) per contrasto con gli artt. 3 e 42, comma 3,
della Costituzione;
che - ad avviso del giudice rimettente - la competenza a
sollevare detta questione spetta anche al giudice istruttore in
quanto si tratta di disposizioni di legge che il medesimo deve
applicare per provvedimenti di competenza sua propria, dovendo egli
conferire un nuovo incarico al consulente tecnico d'ufficio in base
alla normativa di cui si assume l'illegittimità costituzionale e
quindi tenendo conto dei nuovi criteri di determinazione
dell'indennità di esproprio;
che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo
comma della Costituzione, deve costituire un serio ristoro e non può
essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica;
che in base all'art. 5- bis cit. l'indennità di espropriazione
per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo
comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato;
l'importo così determinato è ulteriormente ridotto del 40%, salvo
che il soggetto espropriato aderisca alla cessione volontaria del
bene;
che in tal modo, seppur la media tra valore venale e reddito
dominicale rivalutato dà un importo equo, la sua riduzione in misura
del 40% fa scendere l'indennità di espropriazione al di sotto del
livello di congruità, riducendo il valore del terreno a circa il 30%
del valore di mercato;
che inoltre - conclude il giudice rimettente - vi sarebbe una
disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in
vigore ha già subito l'esproprio e non può più convenire la
cessione volontaria del bene e chi ancora non è colpito dal
provvedimento ablativo e può cedere le aree volontariamente senza
subire la riduzione del 40%;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Considerato che la legittimazione del giudice istruttore a
sollevare incidente di costituzionalità può essere affermata
unicamente con riferimento a questioni concernenti disposizioni di
legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti di competenza
sua propria sicché i poteri attribuiti al giudice medesimo per
l'esercizio delle funzioni e competenze sue tipiche devono risultare
condizionati dalla norma sospettata d'incostituzionalità;
che invece la legittimazione del giudice istruttore non sussiste
"quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel
merito della causa, in quanto in tal caso la competenza spetta al
collegio" (ordinanze nn. 215 e 147 del 1992, n. 199/1990, sentenza n.
1104/1988);
che nella fattispecie si ha che da una parte spetta al giudice
istruttore il potere di disporre consulenza tecnica, potere che certo
non dipende dall'art. 5- bis cit., ancorché tale norma possa essere
indicata nella formulazione dei quesiti come contenente i criteri di
calcolo per l'indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio e
segnatamente per la quantificazione dell'indennità di esproprio;
che d'altra parte spetta al Collegio l'applicazione di tale
norma di legge in quanto destinata a rappresentare il criterio legale
di valutazione dell'esattezza dell'indagine peritale;
che è quindi il Collegio - e non già il giudice istruttore -
che può sollevare questione di legittimità costituzionale della
disposizione citata prima di applicarla;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, decreto legge 11 luglio
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte