Ordinanza n. 437/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura civile
- art. 49Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 409d.P.R. 917/1986
- art. 49legge 335/1995
- art. 2legge 335/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo
1996 dal pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Zanardo Vittorino
contro INAIL ed altra, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1996
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione della Società Italiana per il
magnesio S.p.a. e dell'INAIL nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL e l'Avvocato dello
Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Vittorino Zanardo
nei confronti dell'INAIL, il pretore di Bolzano, con ordinanza emessa
il 20 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui
non comprende tra le persone assicurate i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al secondo comma,
lettera a), dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
che, a parere del giudice rimettente, l'attività lavorativa
espletata dal ricorrente, potendo ricomprendersi nella fattispecie di
cui all'art. 409 numero 3, cod. proc. civ., integrerebbe gli estremi
di un'ipotesi di lavoro di tipo "parasubordinato", che è stata di
recente ritenuta meritevole di più avanzate forme di tutela, tanto
che da ultimo il legislatore se ne è fatto carico, non solo in
occasione della riforma tributaria (v. art. 49 del d.P.R. n. 917 del
1986), ma anche con l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che ha assoggettato tali prestatori d'opera, sia pure a
decorrere dal 1 gennaio 1996, alla contribuzione previdenziale per la
vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti;
che, pertanto, l'esclusione della generalità dei lavoratori
parasubordinati dalle garanzie apprestate dal d.P.R. n. 1124 del
1965, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è
costituita la Magnesio S.p.a. concludendo per l'inammissibilità o
per l'infondatezza della questione;
che si è anche costituito l'INAIL osservando che la questione
dovrebbe essere dichiarata inammissibile ovvero infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della
questione;
Considerato che il giudice a quo, da un lato esclude esplicitamente
la ricorrenza del requisito della subordinazione, indicando elementi
che dimostrerebbero la qualità di lavoratore autonomo del medesimo
ricorrente, avendo questi operato come consulente libero
collaboratore, incaricato dell'istruzione e formazione degli operai
dipendenti; dall'altro l'ordinanza di rimessione sembra ricondurre la
prospettata questione di legittimità costituzionale alla
qualificazione dell'attività lavorativa del ricorrente in termini
proprio di subordinazione, in quanto la produzione, nel periodo
valutato nel giudizio a quo, non avrebbe più avuto luogo a titolo di
esercitazione tecnico-pratica, tanto che al momento dell'infortunio
il ricorrente stava lavorando da solo alla macchina troncatrice;
che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta
dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una
inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, che alla non
manifesta infondatezza;
che, pertanto, come più volte affermato da questa Corte, la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da
ultimo, ordinanza n. 229 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte