Ordinanza n. 437/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 23legge cost. 1/1948
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18
luglio 1998 dal Presidente del Tribunale di Locri sull'istanza
proposta dal Sindaco del comune di Brancaleone, iscritta al n. 847
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Locri, richiesto dal
Sindaco del comune di Brancaleone di nominare cinque presidenti di
collegio arbitrale di disciplina destinati ad operare a rotazione,
con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 ha sollevato, in riferimento
agli artt. 76 e 108 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), il quale prevede, nel penultimo periodo, che in mancanza di
accordo tra i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti
dei dipendenti, l'amministrazione richiede la nomina dei cinque
presidenti del collegio arbitrale di disciplina al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio;
che il Presidente del Tribunale ritiene di essere legittimato a
sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto
organo dell'autorità giudiziaria chiamato ad adottare una
deliberazione super partes e considera la disposizione denunciata in
contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perché la funzione
legislativa sarebbe stata esercitata da parte del Governo al di fuori
dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega concessa dal
Parlamento con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la
razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego; b) con l'indipendenza del giudice garantita
dall'art. 108 della Costituzione, che potrebbe essere lesa
dall'attribuzione al presidente del tribunale di un compito di natura
politico-amministrativa;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, perché il provvedimento di nomina, previsto dalla
norma denunciata, è da qualificare atto amministrativo, sicché, in
assenza di un giudizio, non potrebbe essere sollevata la questione di
legittimità costituzionale, la quale, comunque, nel merito sarebbe
infondata, giacché i principi della delega legislativa prevedono che
i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici siano
ricondotti alla disciplina del diritto civile (art. 2, lettera a)
della legge n. 421 del 1992), alla quale si ispirerebbe la regola
della nomina dei presidenti dei collegi arbitrali da parte del
presidente del tribunale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
stata sollevata dal presidente del tribunale chiamato a provvedere
alla nomina di estranei alla amministrazione, destinati a presiedere,
a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del
comune richiedente;
che le questioni incidentali di legittimità costituzionale
possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un
giudizio del quale lo stesso giudice sia investito e non quando egli
deve compiere atti non giurisdizionali (art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87);
che la designazione dei nominativi da inserire nell'elenco di
coloro che potranno essere chiamati a comporre i collegi arbitrali di
disciplina, con funzioni di presidente, pur rimessa, in mancanza di
accordo tra le parti, ad un soggetto imparziale, quale è il
presidente del tribunale, riguarda l'organizzazione di un collegio
destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare
nell'ambito del rapporto di pubblico impiego; decisione in ordine
alla quale potrà, successivamente, essere esperita la tutela
giurisdizionale;
che il provvedimento richiesto al presidente del tribunale - il
quale, in ragione del suo ufficio, è titolare di funzioni non solo
giurisdizionali, ma anche organizzative ed amministrative - non
costituisce esercizio della giurisdizione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale non è
stata sollevata nel corso di un giudizio, sicché manca uno dei
presupposti necessari per l'instaurazione di un giudizio incidentale
di legittimità costituzionale (cfr. sentenze n. 492 del 1991 e n.
212 del 1997; ordinanza n. 33 del 1991).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt.
76 e 108 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Locri
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte