Ordinanza n. 439/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis,
secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con
ordinanza emessa il 28 dicembre 1989 dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Longo Eliana, ordinanza iscritta al
n.197 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.18, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visti l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 20
aprile 1989 in sede di riesame del provvedimento di convalida del
sequestro operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Eliana
Longo, provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica del
luogo ai sensi dell'art. 224- bis del codice di procedura penale del
1930, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della
Costituzione, questione di legittimità del detto art. 224-bis, come
interpretato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente della
Corte di cassazione (e, cioè, nel senso di ritenere non perentorio
il termine di quarantotto ore dall'esecuzione, posto al pubblico
ministero per convalidare con decreto motivato il sequestro ad
iniziativa della polizia giudiziaria), deducendone che "ove il
Tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art.
224- bis c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per
omessa convalida... e disporre l'immediata restituzione all'imputata
di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione
domiciliare";
che con ordinanza n. 551 del 1989 questa Corte aveva ordinato la
restituzione degli atti al giudice a quo, "considerato che, dopo la
pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo
codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 447, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 258 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), si
direbbero immediatamente applicabili al procedimento a quo, non
operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle
disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni
previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo";
che con ordinanza del 28 dicembre 1989 il Tribunale di Vicenza,
maggiormente puntualizzando gli estremi del caso di specie, ha
riproposto la questione di legittimità costituzionale, in quanto
"nel procedimento penale contro la Longo, in corso alla data di
entrata in vigore del codice, si è verificata la condizione di
ultrattività delle disposizioni del codice abrogato prevista
dall'art. 242 co. 1°, lett. a), disp. trans., perché la Longo, alla
data di entrata in vigore del nuovo codice, era già stata
interrogata (il 5 e il 7 aprile 1989) dal P.M., che le aveva
compiutamente contestato i fatti oggetto dell'imputazione, così
soddisfando, contestualmente, sia la condizione del compimento di 'un
atto di istruzione del quale è previsto il deposito', sia la
condizione della contestazione del fatto all'imputato";
che il Tribunale di Vicenza, ritenuta la persistente rilevanza
della questione, si è limitato a richiamare per relationem la
motivazione adottata nel precedente provvedimento di rimessione, da
intendersi integralmente riprodotta nella nuova ordinanza;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile, in quanto il giudice a quo, "pur dando atto di un
indirizzo giurisprudenziale 'assolutamente prevalente'", ma con ciò
stesso riconoscendo l'esistenza, oltre che la possibilità, di una
diversa interpretazione, non precisa se intende seguire
quell'indirizzo prevalente oppure discostarsene, per cui "più che
sottoporre alla Corte una questione di legittimità di una norma, ha
sottoposto alla medesima un problema di compatibilità con le norme
costituzionali indicate di una interpretazione che esso non ha
precisato di voler seguire";
Considerato che l'ordinanza di rimessione dà atto dell'avvenuto
proscioglimento dell'imputata Eliana Longo con la formula "perché il
fatto non sussiste" da parte del Giudice istruttore di Vicenza in
data 3 novembre 1989 e che avverso tale pronuncia non risulta essere
stata proposta impugnazione;
che, pertanto, in forza del proscioglimento finale, il sequestro
dovrebbe aver perduto efficacia ope legis, con conseguente
sopravvenuta irrilevanza della questione nel giudizio a quo";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di
procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 13 e
14 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20
aprile 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte