Ordinanza n. 44/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, primo
comma, lett. c), e secondo comma, 178, lett. b) e c), 179 e 180 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30
aprile 1993 dal Pretore di Torino, addetto alla sezione distaccata di
Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Pozzolo Giuseppe ed
altro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco, il Pretore di Torino, addetto
alla sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 555, primo comma, lett. c), e secondo
comma, 178, lett. b) e c), 179 e 180 del codice di procedura penale
nella parte in cui - secondo l'interpretazione operata dalla Corte di
cassazione con sentenza del 21 maggio 1992 - non prevedono che il
Pretore nella qualità di giudice del dibattimento "possa e debba
verificare anche d'ufficio la validità del decreto di citazione a
giudizio quanto alla sufficienza della enunciazione del fatto ed
emettere i conseguenti eventuali provvedimenti dichiarativi di
nullità assoluta o intermedia";
che il giudice remittente espone che, a seguito di impugnazione
da parte della Procura della Repubblica dell'ordinanza del Pretore di
Torino, addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, del 25
novembre 1991 - mediante la quale era stata dichiarata la nullità,
per insufficiente enunciazione del fatto, del decreto di citazione a
giudizio di Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco - la Corte di
cassazione, con sentenza del 21 maggio 1992, ha accolto il ricorso
della Procura e, ritenuta l'abnormità del provvedimento impugnato lo
ha annullato, ritenendolo, peraltro, adottato nel corso di un'udienza
preliminare e riferito ad una richiesta di citazione a giudizio
emessa dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di
Torino, sezione distaccata di Moncalieri;
che lo stesso giudice remittente, nel sollevare la questione di
costituzionalità ha osservato: a) che l'oggetto della dichiarazione
pretorile di nullità emanata nell'udienza del 25 novembre 1991 non
è una richiesta di rinvio a giudizio, (atto non previsto per il
processo penale pretorile), ma un decreto di citazione a giudizio; b)
che l'ordinanza emessa nell'udienza suddetta non è stata pronunciata
durante un'udienza preliminare (non esistendo tale istituto nel
processo davanti al pretore), ma in udienza dibattimentale, nella
fase che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento; c)
che l'ordinanza medesima è stata pronunciata dal Pretore di Torino,
addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, e non dal giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Torino;
che ad avviso del giudice remittente si offrono all'interprete
due diverse soluzioni interpretative, potendosi, da un lato, ritenere
che la citata sentenza della Corte di cassazione, riferendosi ad un
provvedimento diverso da quello adottato dal Pretore di Torino il 25
novembre 1991, non sia tale da vincolare lo stesso Pretore ai sensi
dell'art. 623, lett. a), del codice di procedura penale, con la
conseguenza che in tal caso la questione di
costituzionalità sollevata sarebbe irrilevante; dall'altro, che la
sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione sia, invece,
suscettibile di operare nel processo a quo, nel senso che, seppure
con i travisamenti sopra evidenziati, essa abbia inteso annullare,
ritenendola abnorme, proprio l'ordinanza dichiarativa di nullità del
decreto di citazione emessa dal Pretore nell'udienza dibattimentale
del 25 novembre 1991;
che nell'ordinanza di rimessione si osserva che, ove si aderisse
a questa seconda ipotesi interpretativa, sussisterebbero gli effetti
vincolanti di cui all'art. 623, lett. a), del codice di procedura
penale e la questione sollevata sarebbe rilevante dal momento che
risulterebbero preclusi sia l'emanazione di un provvedimento identico
a quello annullato sia la verifica della sufficienza
dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio;
che la stessa ordinanza rileva che le norme impugnate, così
come interpretate dalla Corte di cassazione con la sentenza del 21
maggio 1992, contrasterebbero con gli artt. 101, secondo comma e 102,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal momento che
il Pretore sarebbe impedito nell'esercizio della funzione
giurisdizionale in ordine al controllo sulla completezza
dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione, mentre, d'altro
canto, l'imputato si troverebbe nella condizione di doversi difendere
in ordine ad un fatto non sufficientemente determinato;
che, infine, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
nell'ordinanza si sottolineano la palese irragionevolezza e
l'ingiustificatadisparità di trattamento riscontrabili nelle norme
impugnate, dal momento che - ove fosse seguita l'interpretazione
adottata dalla Corte di cassazione - le stesse potrebbero escludere
la facoltà del Pretore di dichiarare la nullità per insufficiente
enunciazione del fatto nel decreto di citazione, senza peraltro
incidere sul potere dello stesso giudice di dichiarare anche
d'ufficio le altre nullità assolute e intermedie del decreto di
citazione a giudizio attinenti all'imputazione e previste dal
combinato disposto dei commi primo, lett. c), e secondo dell'art. 555
del codice di procedura penale;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile;
Considerato che nell'ordinanza si prospettano due opposte ipotesi
interpretative della vicenda processuale in riferimento al carattere
vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), del codice di procedura
penale, della citata sentenza della Corte di cassazione e che il
giudice remittente - pur osservando che la questione di
costituzionalità sollevata potrebbe essere irrilevante ove si
accedesse alla prima delle due ipotesi prospettate - non opera una
scelta precisa, lasciando incerta la rilevanza della questione ai
fini della definizione del giudizio a quo;
che la questione di costituzionalità sollevata si fonda,
altresì, su una interpretazione delle norme impugnate contenuta
nella citata sentenza della Corte di cassazione, che, ad avviso del
giudice a quo, viene a trovare il suo fondamento in un palese errore
nella identificazione della fattispecie processuale, dal momento che
tale sentenza si riferirebbe ad un atto formalmente e sostanzialmente
diverso da quello effettivamente emanato dal giudice a quo ed
impugnato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Torino;
che, pertanto, il giudice a quo viene, nella sostanza, a
censurare non tanto un'interpretazione di diritto ritenuta
contrastante con la Costituzione, quanto il descritto errore di fatto
in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, attribuendo a questa
Corte un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete;
che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere
dichiarata inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 555, primo comma, lett. c), e secondo comma, 178, lett.
b) e c), 179 e 180 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte