Ordinanza n. 44/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul
ricorso proposto da Vito Tenore contro il Ministero di grazia e
giustizia ed altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di costituzione di Vito Tenore, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un magistrato, il
quale chiedeva l'attribuzione dello stesso trattamento economico
riconosciuto ad altro magistrato, nominato uditore giudiziario
successivamente ma che aveva maturato una più elevata retribuzione
in una carriera diversa, il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 5 dicembre
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438;
che la disposizione denunciata ha stabilito che la soppressione
di precedenti disposizioni che consentivano l'allineamento
stipendiale, disposta con il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, va
interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale
d.-l. non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento
stipendiale, anche se con effetti anteriori all'11 luglio 1992;
che il giudice remittente ricorda che precedenti questioni di
legittimità costituzionale che hanno investito la stessa
disposizione sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 6 del
1994) e successivamente manifestamente infondate, ma ripropone i
dubbi di legittimità costituzionale, denunciando la violazione degli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, giacché precludere la
possibilità di accogliere i ricorsi di quanti avrebbero avuto titolo
all'allineamento stipendiale prima della soppressione di tale
istituto equivarrebbe ad escludere per costoro la tutela
giurisdizionale; lo stesso giudice denuncia, inoltre, la violazione
degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto l'attribuzione
della maggiore retribuzione dipenderebbe dalla tempestività o meno
degli uffici amministrativi nell'applicazione dell'allineamento
stipendiale;
che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio principale,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
accolta;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo la infondatezza della questione.
Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale
che hanno investito l'art. 7 del d.-l. n. 384 del 1992 sono state
dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 6 del 1994), giacché
la soppressione con efficacia retroattiva dei meccanismi di
allineamento stipendiale è diretta a superare irrazionalità e
diseguaglianze determinate dall'applicazione di tale istituto,
attraverso il quale il trattamento riconosciuto a singoli dipendenti,
per evitare loro arretramenti retributivi derivanti da sviluppi o
mutamenti della carriera, veniva esteso ad un'intera categoria di
dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un
soggetto dotato di un trattamento "personalizzato" più favorevole
venisse ad inserirsi nell'ambito di tale categoria, così alterando
il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico
deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti
collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella
qualità e quantità delle prestazioni effettuate;
che eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto
l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma
impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere
di tale vantaggio, non assumono, come la Corte ha più volte ribadito
(sentenza n. 6 del 1994; ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 e nn. 40 e
523 del 1995), rilievo costituzionale, dal momento che tale
disparità "non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure
limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente
dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca
irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando";
che la disposizione denunciata ha escluso l'allineamento
stipendiale stabilendo una disciplina retroattiva di carattere
sostanziale, che, in quanto tale, non incide sulla tutela
giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo (cfr.
sentenza n. 6 del 1994; ordinanza n. 394 del 1994);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di
Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte