Ordinanza n. 44/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3,
della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17
(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la
destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso
con ordinanza emessa il 26 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Crupi Paolo contro la
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ed altro,
iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1a serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Crupi Paolo nonché l'atto di
intervento della Regione Siciliana.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del
parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Palermo in relazione ad una istanza di
concessione edilizia in sanatoria (peraltro di opere abusive in parte
allo stato grezzo, che esigevano un completamento posteriore al
vincolo), il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
aderendo alla richiesta di parte - ancorché modificando il parametro
costituzionale da questi indicato (artt. 2, 41,116,117 della
Costituzione), avendo ritenuto il profilo manifestamente infondato -,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17
(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la
destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), in
riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
che l'art. 23, comma 10, della legge della Regione Siciliana
10 agosto 1985, n. 37 prevedeva, ai fini delle concessioni edilizie
in sanatoria, il rilascio, da parte degli enti di tutela, di un nulla
osta, sempre che il vincolo fosse antecedente all'esecuzione
dell'opera;
che la norma impugnata stabilisce, al contrario, che il
rilascio del nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del
vincolo debba intervenire anche quando il vincolo sia stato apposto
successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva;
che il giudice a quo rileva che l'art. 5, comma 3, della
legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, pur
qualificandosi norma interpretativa, in realtà inciderebbe
profondamente sul dato letterale della norma interpretata, in quanto
introdurrebbe una previsione non desumibile dal testo interpretato,
nel quale si fa espresso riferimento alla preesistenza del vincolo;
che in tal modo - secondo il giudice rimettente - mentre
l'originaria norma regionale applicherebbe correttamente il principio
della irretroattività (art. 11 delle preleggi), il quale, se pur non
elevato, al di fuori della materia penale, a rango costituzionale,
tuttavia rappresenterebbe una regola essenziale del nostro
ordinamento a cui il legislatore deve attenersi, la norma di cui
all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1994,
esorbitando dall'ambito di una interpretazione autentica della norma
precedente, violerebbe il disposto dell'art. 101 della Costituzione;
ne conseguirebbe che, per la sua natura interpretativa, in realtà
solo apparente, vincolerebbe l'interpretazione del giudice, con
palese violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale
ha chiesto la declaratoria di illegittimità della norma impugnata,
svolgendo argomentazioni adesive a quelle dell'ordinanza di
rimessione;
che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
richiamando la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun
caso la illegittimità costituzionale di una legge di interpretazione
autentica potrebbe derivare da una presunta portata innovativa della
stessa; la legge interpretativa, peraltro, non inciderebbe sul
principio della divisione dei poteri, giacché essa agirebbe sul
piano astratto delle fonti normative;
che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza
pubblica, la parte privata nel giudizio a quo ha depositato una
memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla
illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare
sottolinea che detta norma difetterebbe dei requisiti propri della
legge di interpretazione autentica e non sarebbe giustificabile sul
piano della ragionevolezza, in quanto incide arbitrariamente su
situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, e che,
pur riconoscendosi un alto valore alla tutela paesaggistica ed
ambientale, tuttavia non potrebbe essere leso il principio di
irretroattività e più in generale il principio di giustizia e di
uguaglianza dell'affidamento, della parità di trattamento e della
certezza del diritto.
Considerato che i profili suscettibili di essere esaminati in
questa sede sono esclusivamente quelli su cui si è basato il giudice
rimettente per sollevare la questione di legittimità costituzionale,
con riguardo all'unico parametro costituzionale preso in
considerazione (art. 101, secondo comma, della Costituzione), con
esclusione di quelli dichiarati manifestamente infondati (tra cui
quello relativo all'art. 3 della Costituzione);
che, pertanto, non possono essere prese in considerazioni le
deduzioni formulate dalla parte privata attinenti alla ragionevolezza
ed alla arbitrarietà di modificazioni incidenti su situazioni poste
in essere sulla base di leggi preesistenti, con asserita violazione
dei principi di eguaglianza e di affidamento e di parità di
trattamento, riconducibili in astratto al parametro dell'art. 3 della
Costituzione (rispetto al quale vi è una preclusione in questa sede,
derivante dalla manifesta infondatezza formulata dal giudice a quo);
che al legislatore spetta la possibilità di dare una
interpretazione di una legge ed anche di innovare al contenuto della
stessa legge, con il rispetto di valori ed interessi
costituzionalmente protetti, ma l'esercizio di tale attività non
può, di per sé, considerarsi lesivo della sfera riservata al
giudice, potendo questi, a sua volta, pienamente valutare l'effettivo
contenuto della norma interpretativa e della sua innovazione nel
sistema della preesistente norma interpretata;
che non risulta, né è stato dedotto, alcun elemento da cui
possa desumersi una volontà del legislatore di sovrapporsi a
situazioni definite o comunque decise in sede giurisdizionale o di
incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice (v., da
ultimo, sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);
che, infatti, la funzione giurisdizionale non può dirsi
violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perché il
legislatore non tocca la potestà di giudicare, quando si muove sul
piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello
normativo (sentenza n. 432 del 1997);
che, del resto, il modello normativo prevede che sia
richiesto il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del
vincolo, quando esista al momento della pronuncia sulla richiesta di
sanatoria un vincolo, anche se apposto successivamente alla
ultimazione dell'opera (con esclusione, tuttavia, di sanzioni
amministrative pecuniarie in quest'ultimo caso), essendo evidente
l'esigenza di un intervento dell'autorità preposta al vincolo anche
al fine di un contributo alla verifica dell'epoca del commesso abuso,
nonché per la valutazione di compatibilità con le esigenze di
tutela e di necessità di eventuali prescrizioni o limitazioni;
che, in realtà - di fronte ad un edificio di cinque piani -
il parere negativo e la parziale demolizione disposta dalla
Sovraintendenza (basato su un giudizio estetico ritenuto dal giudice
a quo immune dai vizi denunciati) comportava la necessaria
preclusione, per questa parte, di sanatoria totale che avrebbe
consentito (dopo che già esisteva ed era operante il vincolo)
ulteriori opere di completamento della porzione di edificio rimasta
allo stato grezzo;
che la norma denunciata non preclude alcuno dei poteri del
giudice di accertare gli eventuali vizi di legittimità (anche sotto
i diversi profili sintomatici dell'eccesso di potere) del parere
negativo di nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, nonché di
valutare gli effetti negativi del rifiuto di nulla osta in caso di
vincolo, sopravvenuto all'abuso edilizio prima della definizione del
condono, ed il raccordo con la norma base originaria prescrivente la
subordinazione delle concessioni in sanatoria "al nulla osta
rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto
antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti
inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio
per la tutela medesima" (art. 23 della legge della Regione Siciliana
10 agosto 1985, n. 37);
che l'ordinanza di rimessione sottolinea i rischi di
compromissione di un interesse pubblico primario alla tutela dei beni
culturali-paesaggistici, ed invero è la stessa Costituzione che, tra
i principi fondamentali, pone la tutela dell'ambiente-paesaggio a
garanzia della qualità della vita dell'uomo, inteso come valore
prioritario;
che, in definitiva, il problema in astratto rilevante sul
piano costituzionale non è dato dalla natura della legge
interpretativa o innovativa, ma può riguardare i limiti che simili
leggi incontrano quanto alla loro portata retroattiva, questione
nella specie esulante dalla invocata tutela costituzionale sotto il
profilo esclusivo dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;
che pertanto risulta la manifesta infondatezza dei profili di
illegittimità costituzionale denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della
Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la
prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle
costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento
all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte