Ordinanza n. 440/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 6legge 22/1989
- art. 183-bislegge 22/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito
dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
sulla contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Madonna Domenico,
iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 16
febbraio 1990 nel corso del procedimento penale a carico di Domenico
Madonna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2
della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude la
legittimazione del difensore di fiducia, non munito di specifico
mandato, ad impugnare la sentenza pronunciata in contumacia
dell'imputato;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
22, nella parte in cui esclude che il difensore dell'imputato
irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia
munito di specifico mandato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
dalla stessa Corte di cassazione con ordinanza del 25 settembre 1989;
che, nel risolvere tale questione, la Corte costituzionale ha
rilevato come lo scopo perseguito dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22,
con il novellare l'ultimo comma dell'art. 192 del codice di procedura
penale del 1930, unitamente al secondo comma dell'art.183- bis dello
stesso codice, sia stato quello di "evitare che l'impugnazione
proposta dal difensore non munito di specifico mandato"
compromettesse "ogni possibilità di impugnazione da parte
dell'imputato" contumace irreperibile, in quanto questi -
"verosimilmente già non in grado, proprio perché irreperibile, di
avvalersi del termine di tre giorni dalla notificazione della
sentenza in cancelleria" - "non si troverebbe nemmeno in grado di
proporre impugnazione una volta venuto ad effettiva conoscenza della
decisione pronunciata nei suoi confronti, proprio perché in quel
momento l'esercizio del relativo potere risulterebbe consumato
dall'iniziativa del difensore";
che ancora questa Corte, con ordinanza n. 375 del 1990, sul
presupposto che la ratio decidendi alla base della sentenza n. 315
del 1990 non possa non valere "a maggior ragione" per l'ipotesi in
cui l'imputato contumace non sia irreperibile "e, quindi, di norma,
nelle condizioni di conferire al suo difensore lo specifico mandato
richiesto dalla norma denunciata", ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come
sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace
non irreperibile di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia
munito di specifico mandato, sollevata, con più ordinanze, dalla
Corte d'appello di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che, pure per l'ipotesi in cui l'imputato contumace,
irreperibile o no, sia stato assistito da un difensore di fiducia che
abbia "partecipato al giudizio", non può non valere la eadem ratio
decidendi, apparendo non irragionevole far dipendere da un'espressa
manifestazione di volontà dell'imputato la rinuncia al diritto di
scegliere se proporre o no impugnazione una volta venuto ad effettiva
conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti, diritto che
verrebbe meno se al difensore di fiducia fosse riconosciuto il potere
di impugnare la sentenza contumaciale in mancanza di specifico
mandato;
che, pertanto, la questione, così come proposta, risulta
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23
gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
della libertà fondamentali, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte