Ordinanza n. 441/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 6/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5° e
7°, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza
per gli ingegneri e gli architetti") promosso con ordinanza emessa il
2 febbraio 1990 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile
vertente tra Nurchi Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 354 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Carlo
Nurchi contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri e gli architetti, il Pretore di Cagliari con ordinanza del
2 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale
prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando
il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale, nonché
dell'art. 2, settimo comma, della stessa legge "nella parte in cui
dispone che il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo
la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque
anni l'esercizio della professione è pari, per ognuno di tali anni,
alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma,
riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle
dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del
pensionamento, anziché alle percentuali intere";
Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte
con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della prima norma in toto e della
seconda in parte qua;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e settimo comma,
della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per
gli ingegneri e gli architetti") - già dichiarati costituzionalmente
illegittimi dalla sentenza n. 99 del 1990 -, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di
Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte