Ordinanza n. 442/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 191/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma
secondo, della l. 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio
di leva) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal T.A.R.
della Sicilia sul ricorso proposto da Fallù Angelo contro il
Ministero della Difesa, iscritta al n. 405 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26
prima serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso del procedimento
promosso da Fallù Angelo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo
comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma, della legge
31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella
parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi
disposto sia perentorio;
che ad avviso del giudice remittente la norma censurata (secondo
cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti
a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente
chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),
configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un
obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per
l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione
perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei
limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3
per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari
dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in
genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per
lesione del principio del buon andamento della pubblica
amministrazione;
Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata, con
sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte
in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del
ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un
anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";
che, pertanto, la presente questione, come già avvenuto in
precedenti occasioni (cfr. ordd. nn. 148, 273 e 326 del 1990), va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge
31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) -
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della
Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe -,
già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 nella
parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito
del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine
di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte