Ordinanza n. 442/1999
Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 915/1982
- art. 4d.P.R. 915/1982
- art. 3legge 397/1988
- art. 5legge 397/1988
- art. 5legge 475/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4
della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n.
65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987,
n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti
solidi), interpretato autenticamente dall'art. 29 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7
settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento
dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza
emessa il 20 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla GESTECO S.p.A. ed
altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 674 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione della GESTECO S.p.A. e della Prefir
S.p.A.;
Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini, Nicola Corvo e Lucio
Moscarini per la GESTECO S.p.A..
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 marzo 1998, nel corso di
un giudizio instaurato da imprese esercenti servizio di discarica e
smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, non
pericolosi, per l'annullamento del decreto assessorile che faceva
loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,
comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre
1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7
settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento
dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'art. 29
della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge
regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di
smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), per
violazione degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto speciale del
Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 3, 41 e 120 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina regionale
impugnata, "nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di
rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel
consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di
provenienza regionale", violerebbe il principio fondamentale della
legislazione statale secondo cui l'attività di smaltimento dei
rifiuti deve avvenire all'interno di una "organizzazione a livello
nazionale" al fine di "evitare danni e pericoli per la salute nonché
inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il
paesaggio", principio desumibile dagli articoli 1, 4, lettere a) e h)
e 6, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi); dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento dei rifiuti industriali), come convertito con la legge 9
novembre 1988, n. 475, nonché dagli articoli 5, commi 3 e 5, 11, 13,
comma 2, 18, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera h) del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che inoltre, secondo il rimettente, le disposizioni impugnate,
precludendo nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'autorizzazione
all'attività di smaltimento di rifiuti di provenienza
extra-regionale, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione,
per lo sfavorevole trattamento riservato agli imprenditori di quella
Regione; con l'art. 41, in quanto porrebbero ingiustificate
restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata; ed infine
con l'art. 120, poiché limiterebbero illegittimamente la libera
circolazione delle cose fra le regioni nonché l'esercizio della
professione nel territorio regionale;
che si sono costituite in giudizio le Società Gesteco e Prefir,
ricorrenti nel giudizio principale, facendo proprie le argomentazioni
del Tar.
Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente
giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n.
13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività
economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e
cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società
finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro
Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone
terremotate), il cui art. 6, sostituendo espressamente l'art. 28
della legge regionale n. 22 del 1996, introduce una diversa
disciplina del regime autorizzatorio relativo alla realizzazione e
all'esercizio delle discariche di rifiuti nella Regione
Friuli-Venezia Giulia;
che ai sensi del secondo comma di tale sopravvenuta disposizione,
"non concorrono a formare" il fabbisogno di spazio di deposito "i
rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati
da impianti localizzati nella Regione";
che la predetta norma, intervenendo sulla medesima materia
regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio di
costituzionalità, incide sul complessivo quadro legislativo di
riferimento e, pertanto, impone il riesame, da parte del giudice a
quo, della perdurante rilevanza della questione di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte