Ordinanza n. 443/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 592/1955
usata come parametro
citata
- art. 4legge 130/1950
- art. 8legge 212/1952
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del d.P.R. 3
giugno 1955, n. 592 (Regolamento per la corresponsione delle quote
complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenne al
personale femminile in caso di disoccupazione del marito) promosso
con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal T.A.R per il Lazio,
iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Allemand
Vittoria ed altre contro il Ministero per i beni culturali ed
ambientali, ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 29, 37
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 3
giugno 1955, n. 592, nella parte in cui la corresponsione delle quote
complementari di indennità di carovita (ora quote di aggiunta di
famiglia) per figli minori a carico, in favore del personale
femminile coniugato, è prevista soltanto se il marito si trovi in
particolari condizioni (assenza, inabilità al lavoro, separazione
legale, disoccupazione o detenzione) laddove invece al personale
maschile, per i figli minori a carico, competono le suddette quote
indipendentemente dalla situazione in cui versi la moglie;
che la violazione dei menzionati parametri costituzionali è
dedotta per assunta discriminazione in base al sesso, ai danni della
donna lavoratrice coniugata con figli minori a carico;
che il T.A.R. non manca, comunque, di rilevare che la questione
va riferita soltanto al periodo antecedente l'entrata in vigore della
l. 9 dicembre 1977, n. 903, "che ha assicurato la parità dei
lavoratori d'ambo i sessi nonché la parità dei coniugi per quanto
concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia";
Considerato che l'impugnato d.P.R. n. 592 del 1955, avendo natura
regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte, talché la
relativa questione si appalesa manifestamente inammissibile;
che peraltro, ai fini prospettati, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,
l. 11 aprile 1950, n.130 come modificato dall'art. 8 l. 8 aprile
1952, n. 212, da cui trae fonte l'impugnato regolamento (sentenza n.
83 del 1983);
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art.1 d.P.R 3 giugno 1955, n. 592 (Regolamento
per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di
carovita per la prole minorenne al personale femminile in caso di
disoccupazione del marito), sollevata dal T.A.R. Lazio, in
riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte