Ordinanza n. 443/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1992
dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di
Barlaam Patrizia, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale in cui l'imputato
aveva fatto richiesta di definizione del processo con il rito
abbreviato, con il consenso del P.M., richiesta respinta dal Giudice
in sede di udienza preliminare, sulla base della non definibilità
allo stato degli atti, il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza
emessa il 13 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura
penale nella parte in cui esclude qualunque possibilità di sindacato
su tale decisione di rigetto;
che secondo il giudice a quo, essendo impossibile, nell'ipotesi
considerata, per il giudice del dibattimento l'applicazione dello
sconto di pena, risulterebbe leso il diritto soggettivo dell'imputato
a chiedere il giudizio abbreviato;
che inoltre, a parere del Tribunale rimettente, l'analogia con
la disciplina del patteggiamento evidenzierebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra le due ipotesi, dal momento che
l'accordo ex art. 444 del codice di procedura penale, anche se non
"omologato" dal Giudice dell'udienza preliminare per qualsiasi
motivo, può sempre essere riproposto al giudice del dibattimento;
che infine si evidenzierebbe una disparità anche all'interno
del procedimento stesso, atteso che il giudice del dibattimento, a
seguito della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991, può applicare
all'imputato la riduzione di pena ex art. 442, secondo comma, del
codice di procedura penale anche ove manchi il consenso del P.M. al
rito abbreviato, mentre tale possibilità è esclusa nella ipotesi
censurata, con ulteriore, possibile lesione dell'art. 25 della
Costituzione (venendosi ad "espropriare" il giudice stesso del potere
di decidere della sanzione avvalendosi di tutti gli strumenti
processuali che l'ordinamento appresta in favore dell'imputato);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 23 del 1992 ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del
dibattimento - ritenendo che il processo poteva, su richiesta
dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere
definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari - possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art.
442, secondo comma;
che in tale occasione si è escluso che al giudice per le
indagini preliminari "possa spettare ( ..) l'ultima parola, in modo
preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti";
che, pertanto le censure mosse dal giudice a quo circa
l'insindacabilità del rigetto della richiesta di rito abbreviato
risultano superate dal potere di controllo circa la decidibilità
allo stato degli atti ora riconosciuto al giudice del dibattimento;
che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte