Ordinanza n. 443/2000
Altra decisione · depositata il 26/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 20legge 333/1992
- art. 17legge 333/1992
- art. 18legge 333/1992
- art. 19legge 333/1992
- art. 5-bislegge 333/1992
citata
- art. 41legge 10/1998
- art. 14legge 10/1998
- art. 5-bislegge 359/1992
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 28legge 3/1999
- art. 14legge 333/1992
- art. 41legge 333/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20
della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6
(Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con due
ordinanze emesse il 29 giugno 1999 dalla Corte d'appello di Trento
nei provvedimenti civili vertenti tra Dalcolmo Ezio ed altri e da
Fambri Camillo S.p.a. e il comune di Pergine Valsugana, iscritte ai
nn. 535 e 536 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione alla
stima dell'indennità relativa ad un esproprio di area edificabile,
l'adi'ta Corte d'appello di Trento sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della
Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema
indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si
incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con
elementi attinenti al valore reale dell'area occupata, ciò che, ad
avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad una
ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di
sotto della soglia minima del "serio ristoro";
che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 402 del 1998,
restituiva gli atti al giudice a quo per la valutazione della
persistenza del requisito della rilevanza della questione sollevata,
alla luce della considerazione che, successivamente alla rimessione
della stessa, il legislatore provinciale era nuovamente intervenuto
nella materia de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, che con
l'art. 41, comma 6, aveva sostituito l'art. 14 della legge
provinciale n. 6 del 1993, stabilendo che per le aree edificabili la
indennità di espropriazione fosse determinata dalla media aritmetica
fra il valore che le stesse avrebbero avuto in una contrattazione sul
libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio
espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi
dell'art. 13 della citata legge provinciale n. 6;
che lo stesso art. 41 della legge sopravvenuta, al comma 16,
disponeva, poi, che per le indennità notificate anteriormente alla
data della sua entrata in vigore, qualora, a tale data, fosse stata
proposta opposizione alla stima, i promotori della espropriazione ed
i soggetti interessati al pagamento dell'indennità, entro trenta
giorni dalla medesima data, potessero chiederne la rideterminazione
secondo la nuova disciplina;
che, riassunta la causa da parte degli opponenti, nel corso
dell'udienza del 7 maggio 1999, il procuratore degli stessi
dichiarava che i propri assistiti non avevano esercitato l'opzione di
cui all'art. 41, comma 16, della legge provinciale n. 10 del 1998;
che la Corte d'appello di Trento, rilevato che, in tale
situazione, non possono che applicarsi, per la determinazione della
indennità, i criteri di cui alla legge provinciale n. 6 del 1993,
con ordinanza emessa il 29 giugno 1999 (r.o. n. 535 del 1999), ha
nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 24, 3 e 42 della Costituzione, degli artt. 17,
18 e 19 di detta legge, che disegnano un sistema indennitario
incentrato su parametri esclusivamente tabellari, senza la
possibilità di mediazione con elementi di valore reale, coinvolgendo
nella censura anche gli artt. da 11 a 16 e l'art. 20 della stessa
legge, in quanto, in caso di caducazione dei soli artt. 17, 18 e 19,
e di automatica sostituzione di essi con l'art. 5-bis del d.-l.
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1992, n. 359, sarebbe impossibile, a meno di non voler
determinare un inammissibile scoordinamento amministrativo, la
contemporanea applicazione del citato art. 5-bis e delle norme di cui
agli artt. da 11 a 16 e 20 della legge provinciale dettate sul
presupposto della operatività delle disposizioni fondamentali degli
artt. 17, 18 e 19;
che, ad avviso del collegio rimettente, una normativa, come
quella in esame, che consente all'espropriato, e anche
all'espropriante, difese solo all'interno di tabelle, limita i
diritti processuali, garantiti dall'art. 24 della Costituzione,
esponendo, inoltre, gli interessati a liquidazioni indennitarie prive
dei requisiti di cui agli artt. 3 e 42 della Costituzione, a fronte
dei criteri, già restrittivi, introdotti dal citato art. 5-bis che
è norma rientrante nel novero di quelle di grande riforma
economico-sociale, e, come tale, destinata ad imporsi anche agli
ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, con
conseguente obbligo della Provincia di Trento di adeguarvi la propria
legislazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento"; obbligo che sarebbe inadempiuto;
che la medesima questione, in riferimento agli artt. 3, 24,
primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma,
dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, è stata sollevata
dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 29 giugno 1999
(r.o. n. 536 del 1999), in un giudizio nel quale, come nel caso
precedente, gli opponenti non si erano avvalsi della opzione per
l'applicazione della nuova disciplina dell'indennità di
espropriazione ex art. 41 citato della legge della Provincia autonoma
di Trento n. 10 del 1998;
che, in particolare, si rileva nella ordinanza che il
meccanismo tabellare di cui alle norme impugnate vincolerebbe il
giudice, restringendo la sua cognizione all'interno di predeterminate
classi legali;
che le classificazioni legali porterebbero necessariamente,
ad avviso del collegio rimettente, a giudizi di uguaglianza nelle
disuguaglianze, ciò che sarebbe inammissibile in una materia tanto
incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle
espropriazioni: si profilerebbe, così, il contrasto con gli artt. 3
e 42 della Costituzione;
che nel dettaglio, la legge provinciale impugnata
accrediterebbe, con l'effetto di drastiche diversificazioni
indennitarie, alcune "perimetrazioni" cartografiche che, dal punto di
vista economico, nella realtà si configurerebbero in forme meno
rigide e più variegate;
che, in ogni caso, il legislatore provinciale non si sarebbe
adeguato, come sarebbe stato suo obbligo, alla legislazione statale
in materia entro il termine di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del
1992;
che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n.535 del
1999, ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha
preliminarmente segnalato che nella materia in questione il
legislatore provinciale è nuovamente intervenuto con la legge
27 agosto 1999, n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la
presentazione della domanda per la rideterminazione della indennità
di espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino
al 30 giugno 2000;
che pertanto, a prescindere dal fatto che le parti non si
sono avvalse in precedenza della opzione loro consentita dalla legge
n. 10 (e, aggiunge la Provincia, persino nella ipotesi in cui esse
avessero dichiarato di non volerla esercitare), detta riapertura dei
termini imporrebbe di attendere la nuova scadenza, al fine di
valutare la rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che in ogni caso, sempre secondo la difesa della Provincia
autonoma, l'introduzione, ad opera della legge n. 10, della
possibilità di scelta del criterio indennitario, renderebbe
inammissibile la questione prospettata, in quanto concernente solo
una delle discipline applicabili;
che la Provincia autonoma osserva, nel merito delle
questioni, che la legge impugnata non sarebbe nata come deviazione
rispetto ai principi della legislazione statale, ma proprio dalla
ricerca di una soluzione convergente con quella statale, nel momento
in cui questa andava modificata per adeguare la disciplina vigente
alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5 del 1980 e 223 del
1983, che avevano dichiarato costituzionalmente illegittimo il
criterio di valutazione ai fini dell'indennità stabilito dalla legge
n. 865 del 1971 per i terreni edificabili. A tal fine, il 10 novembre
1989 era stato presentato un disegno di legge al Senato, del quale la
legge provinciale censurata aveva ripreso i contenuti;
che, sempre secondo la Provincia, mentre in ambito statale
l'iter parlamentare non poté giungere a conclusione per lo
scioglimento anticipato delle Camere, sicché si provvide con una
disciplina che doveva essere provvisoria, quella di cui
all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, nella Provincia autonoma di
Trento il procedimento legislativo iniziato fu portato a termine, e
diede luogo alla legge n. 6 del 1993;
che, infine, la Provincia esclude che possa profilarsi un
contrasto con la legislazione statale, in quanto la legislazione
provinciale condurrebbe ad un risultato equivalente, in termini di
onere per la finanza pubblica, a quello comportato dalla legislazione
statale.
Considerato che, preliminarmente, deve essere disposta la
riunione dei giudizi stante la connessione oggettiva per identità
delle questioni, relative ad indennità di espropriazione per aree
edificabili nella Provincia di Trento;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata
emanata la legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999,
n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la presentazione
della domanda per la rideterminazione della indennità di
espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino
al 30 giugno 2000;
che dal mancato esercizio della precedente opzione - prevista
dall'art. 41, comma 16, della legge della Provincia autonoma di
Trento 11 settembre 1998, n. 10 - non può direttamente trarsi alcuna
preclusione in questa sede, a seguito della riapertura dei termini,
trattandosi di diritto attribuito a ciascuno dei soggetti, sia
espropriato, sia espropriante, ed esercitabile al di fuori della sede
giurisdizionale fino al 30 giugno 2000, e la cui valutazione spetta
al giudice ordinario;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, al quale spetta di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento
l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi a quibus;
che, in occasione di tale verifica, lo stesso giudice potrà
valutare, complessivamente, anche il criterio alternativo (combinato
disposto degli artt. 14 della legge della Provincia autonoma di
Trento 19 febbraio 1993, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 41,
comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; art. 28
della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3), indipendentemente
dalla scelta dei soggetti interessati; dovendo il sistema essere
esaminato unitariamente sotto il profilo della legittimità
costituzionale delle alternative offerte dal legislatore provinciale
per risolvere talune situazioni transitorie;
che inoltre lo stesso giudice potrà preliminarmente
verificare i risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe
adottando, oltre i criteri di valutazione rispettivamente previsti
dall'originario art. 14 della legge della Provincia autonoma di
Trento 19 febbraio 1993, n. 6 e dal nuovo testo dello stesso art. 14,
introdotto dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale
11 settembre 1998, n. 10, anche quelli del testo vigente
dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte