Ordinanza n. 444/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 5-bislegge 359/1992
- art. 16legge 865/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme
sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con ordinanze
emesse il 5 ottobre (n. due ordinanze), il 23 novembre 1999 e il
21 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Trento, rispettivamente
iscritte ai nn. 662 e 663 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 3 e
303 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 5
e 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 5 ottobre 1999 (r.o.
n. 662 del 1999), nel corso di un procedimento di opposizione alla
stima dell'indennità espropriativa relativa a fondo agricolo, la
Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione e all'art. 8,
primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme
sulla espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui
prevede, per il calcolo di detta indennità, un meccanismo tabellare;
che tale sistema, ad avviso del collegio a quo nel
restringere la cognizione del giudice all'interno di predeterminate
classi legali, ed, in particolare, nel basare il calcolo della
indennità di cui si tratta su "perimetrazioni" cartografiche in
realtà non esistenti sul terreno, ovvero esistenti in forme meno
rigide e più variegate, porterebbe a "giudizi di uguaglianza pur
nelle disuguaglianze", in una materia, per di più, tanto incisiva
sui diritti del cittadino, quale quella afferente alle
espropriazioni, in violazione, altresì, dell'art. 42, terzo comma,
della Costituzione;
che, si rileva nell'ordinanza, secondo i criteri di cui
all'impugnato art. 13 della predetta legge provinciale, le categorie
tengono conto esclusivamente della vocazione colturale dei fondi
della zona nella quale si inserisce quello espropriato, secondo
parametri medi, che non hanno alcun riguardo alle peculiarità delle
singole realtà;
che oggetto della censura, secondo quanto espressamente
affermato nella stessa ordinanza, è la utilizzazione dei valori medi
calcolati secondo i criteri sopra descritti quale unico parametro
nella determinazione dell'indennità, senza alcuna considerazione del
valore venale del fondo;
che la lamentata incongruità di tale sistema, ad avviso del
collegio rimettente sarebbe tanto più evidente ove si consideri che
il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma attuata con la
legge provinciale n. 10 del 1998 abbandonerebbe il rigido sistema
tabellare per i fondi aventi destinazione edificatoria, mediandolo
proprio con il valore venale del bene, mentre per i fondi agricoli la
legge rimane ancorata al sistema tabellare;
che, pertanto, soltanto un sistema che consenta di tenere in
considerazione il valore venale del fondo, ancorché unitamente ad
altri parametri, pure, in ipotesi, tabellari, potrebbe, secondo
l'ordinanza di rimessione, sottrarsi al dubbio di illegittimità
costituzionale, avuto anche riguardo alla circostanza che, dal
calcolo effettuato secondo la normativa impugnata, potrebbe risultare
una misura dell'indennità in questione addirittura inferiore a
quella che si otterrebbe seguendo i criteri, già restrittivi,
introdotti dall'art. 5-bis del d.-l. n. 333 del 1992, rientrante nel
novero delle norme di grande riforma economico-sociale e ispirata a
principi che prevalgono anche sugli ordinamenti delle Regioni a
statuto speciale e Province autonome;
che la medesima questione, in riferimento agli stessi
parametri, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Trento con
altre tre ordinanze di contenuto identico alla prima, una delle quali
emessa nella stessa data del 5 ottobre 1999 (r.o. n. 663 del 1999),
un'altra in data 23 novembre 1999 (r.o. n. 3 del 2000), ed infine
un'altra in data 21 marzo 2000 (r.o. n. 303 del 2000), le due ultime
relative a procedimenti di opposizione alla stima della indennità
espropriativa relativa a terreni un tempo utilizzati come cava, e poi
trasformati per diverse utilizzazioni, comunque non aventi vocazione
edificatoria;
che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n. 662 del
1999, ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento,
concludendo per l'inammissibilità della questione, in quanto non
sarebbero articolati in modo adeguato i motivi di diritto che
fonderebbero il contrasto, affermato apoditticamente; nel merito,
sarebbe infondata la censura di mancato rispetto dell'art. 8 dello
statuto speciale, in quanto la disposizione impugnata rispetterebbe
le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica -
che, nella materia di cui si tratta, sono rappresentate
dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale, per le
aree agricole, prevede l'applicazione del sistema indennitario
stabilito dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - cui la
legislazione provinciale di Trento si sarebbe adeguata,
differenziandosi dalla legislazione statale, se mai, solo nel
tentativo di ottenere una maggiore aderenza alle specifiche realtà
proprietarie; l'indennità di espropriazione per le aree non
edificabili viene, infatti, commisurata, alla stregua della normativa
statale, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
in atto nell'area da espropriare;
che l'anzidetto criterio, secondo la tesi della Provincia
autonoma, sarebbe fatto proprio dalla disposizione impugnata, il cui
primo comma stabilisce che l'indennità corrisponde al valore, che
deve essere attribuito all'area, secondo lo specifico tipo di coltura
in atto, mentre il secondo comma conferisce alla commissione il
compito di determinare i valori agricoli medi secondo i tipi di
coltura praticati;
che, sempre secondo la difesa della Provincia, insussistente
sarebbe, altresì, il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in
quanto tale diritto non sarebbe affatto in giuoco, e, comunque,
sarebbe pienamente garantito;
che, infine, nella memoria che si richiama, in proposito,
alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, si sostiene
la infondatezza delle altre censure, frutto del tentativo di
introdurre nel procedimento di quantificazione della indennità
espropriativa la considerazione di una serie di elementi, ulteriori
rispetto alle potenzialità agricole.
Considerato che, preliminarmente, deve essere disposta la
riunione dei giudizi, stante la connessione oggettiva delle
questioni;
che l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento
19 febbraio 1993, n. 6, nella parte contestata, stabilisce come
criterio per il calcolo della indennità di esproprio per i fondi
agricoli un sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori venali
medi, fissati dall'autorità amministrativa per classi secondo il
tipo di coltura, sono utilizzati come unico parametro nella
determinazione della indennità;
che detto criterio corrisponde sostanzialmente al metodo
seguito dal legislatore nazionale per le aree agricole con
l'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
che il legislatore nazionale, con l'art. 5-bis citato, norma
fondamentale di riforma economico-sociale (sentenze n. 147 del 1999;
n. 80 del 1996; n. 153 del 1995), ha previsto per la determinazione
dell'indennità di espropriazione per i fondi agricoli (differenziata
da quella relativa alle aree edificabili) l'applicazione del sistema
stabilito dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
che in particolare l'art. 16, quarto comma, della legge
n. 865 del 1971 prevede un sistema tabellare (aggiornato annualmente)
con valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati;
che, alla stregua di tale norma, la disposizione di legge
provinciale può essere interpretata in maniera del tutto adeguata e
conforme ai principi fondamentali surrichiamati della legislazione
statale, tenuto conto anche della discrezionalità di valutazione,
della quale anche il legislatore della Provincia autonoma gode nella
materia (espropriazione) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione
(su questo ultimo profilo, v. sentenza n. 231 del 1984);
che il predetto sistema statale di determinazione della
indennità di esproprio per le aree agricole (prive di attitudine
edificatoria) è stato oggetto di ripetuto esame, con riferimento
agli stessi parametri invocati nella attuale sede, da parte di questa
Corte (da ultimo, in ordine alla scelta del legislatore di una
dicotomia, con separato meccanismo di indennità per le aree
edificabili, rispetto a tutte le altre aree, comprese quelle
agricole: v. sentenza n. 261 del 1997, preceduta da sentenze n. 1022
del 1988; n. 530 del 1988; n. 355 del 1985; n. 231 del 1984);
che, in realtà, per le aree agricole (prive dell'attitudine
edificatoria) la liquidazione dell'indennità in base al valore
agricolo medio, con specifico riferimento alle colture effettivamente
praticate nel fondo, comporta un criterio che si basa sul valore
effettivo del bene espropriato in relazione alle sue caratteristiche
e alla sua destinazione economica, sia pure contemperato a meccanismo
correttivo (media);
che infine giova rilevare, ancora una volta, che le tabelle
formate dalle commissioni amministrative e le relative applicazioni
non restano sottratte al sindacato giurisdizionale sugli atti
dell'amministrazione e al potere di disapplicazione del giudice
ordinario (sentenza n. 261 del 1997), per cui resta esclusa in radice
anche la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che pertanto la questione sollevata è manifestamente
infondata sotto tutti i profili denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia
autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione
per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,
primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8,
primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla
Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte