Ordinanza n. 445/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 22
maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza
emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso, iscritta al
n. 34 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12/prima serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore
di Abbiategrasso quale giudice tutelare è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio
1978 n. 194 "nella parte in cui non consente ... di sollevare
obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione
alla partecipazione alle procedure previste dall'art. 12 l. 194/78 e,
in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere
l'interruzione volontaria della gravidanza per contrasto con gli
artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 della Costituzione";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12 (e del connesso art. 9)
l. 22 maggio 1978 n. 194 con riferimento ai dedotti parametri di cui
agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost. (sentenza n. 196 del 1987);
che, d'altra parte, il riferimento agli artt. 30, 31 e 32 Cost. in
ordine ai diritti del concepito non appare conferente poiché
generico ed immotivato, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, e
coinvolgente, in ogni caso, prima che il dedotto problema
dell'obiezione di coscienza del magistrato, l'istituto stesso, in
radice, della interruzione volontaria della gravidanza senza che le
relative norme istitutive abbiano formato oggetto di specifica
impugnazione (cfr., peraltro, sent. n. 109 del 1981);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la
tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza) sollevata dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice
tutelare, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost.,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte