Ordinanza n. 445/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 516Codice di procedura penale
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 1d.lgs. 15/1990
usata come parametro
citata
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 71r.d. 12/1941
- art. 21d.P.R. 449/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice
di procedura penale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e
successivamente dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990,
n. 15, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Pretore
di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone) nel procedimento penale a
carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 191 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di
Clusone), con ordinanza del 18 ottobre 1991 nel procedimento penale a
carico di Bondioli Flavio ha sollevato, in riferimento agli artt. 101
e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 516 del codice di procedura penale "nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero provveda alla modifica integrativa
della imputazione non solo quando il fatto risulti diverso da quello
descritto nel decreto di citazione, ma anche nei casi in cui il
decreto di citazione rechi l'indicazione incompleta del fatto-reato";
che con il medesimo provvedimento il giudice remittente solleva
inoltre, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo e terzo comma,
e 106, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario
(e successive modifiche) nella parte in cui prevede che le funzioni
del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al
Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della
questione;
Considerato che, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice
di procedura penale la incompleta enunciazione del fatto, posta dal
giudice a quo a fondamento dei dubbi di legittimità sollevati in
ordine all'art. 516 del codice di procedura penale, comporta la
nullità del decreto di citazione a giudizio (con la conseguenza
della rimessione degli atti al pubblico ministero per una nuova
citazione a giudizio), sicché, nel caso sottoposto al suo esame, è
ictu oculi del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il
richiamo alla disciplina dell'art. 516 la quale attiene alla diversa
fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per
effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello
ascritto all'imputato nel capo d'imputazione;
che la relativa questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla
questione di legittimità dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario,
(reiteratamente ad istanza del medesimo giudice a quo) ritenuta
infondata con sentenza n. 333 del 1990 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e n. 59 del 1991;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una
modifica della decisione mentre le considerazioni svolte nelle indicate pronunce hanno già fornito più che adeguata risposta ai
profili prospettati dal remittente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone,
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo
2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente,
dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla
delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte