Ordinanza n. 445/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 14legge 333/1992
- art. 41legge 333/1992
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20
della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6
(Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1999 dalla Corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Dalcolmo Ezio e il comune di
Pergine Valsugana, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del
16 novembre 1999 (r.o. n. 739 del 1999), emessa nel corso di un
procedimento di opposizione alla stima della indennità di esproprio
di area edificabile, in cui, all'udienza del 16 luglio 1999 (e,
quindi, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge della
Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3), il difensore
dell'opponente aveva dichiarato che la parte espropriata non
intendeva avvalersi della facoltà di opzione di cui all'art. 41
della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della
legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema
indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si
incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con
elementi attinenti al valore reale dell'area occupata;
che ciò, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre
ad un'ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente
al di sotto della soglia minima del "serio ristoro", e ad una
violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della
Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige.
Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione non
contiene alcun cenno all'art. 28 della legge della Provincia di
Trento 27 agosto 1999, n. 3, che ha riaperto - con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 30 giugno 2000
- i termini per l'esercizio, ex art. 41, comma 16, della legge
provinciale n. 10 del 1998, della facoltà di opzione per la
rideterminazione della indennità di espropriazione delle aree
edificabili, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 14 della
legge provinciale n. 6 del 1993, come modificato dall'art. 41, comma
6, della predetta legge n. 10 del 1998; con la conseguenza che, fino
alla citata data del 30 giugno 2000, ciascuno dei soggetti della
procedura espropriativa poteva ancora esercitare l'anzidetta facoltà
al di fuori della sede giurisdizionale;
che, comunque, dovendo il sistema provinciale della
determinazione della indennità di esproprio per le aree edificabili
essere esaminato unitariamente, in presenza di criteri
alternativamente previsti - e ciò anche indipendentemente dalla
concreta scelta dei soggetti interessati -, manca nella ordinanza del
giudice a quo qualsiasi valutazione se l'applicazione dell'altro
criterio avrebbe portato ad una compressione del diritto ad una
giusta indennità in violazione dei parametri denunciati, anche con
riferimento al sistema di calcolo per le aree fabbricabili adottato
dal legislatore nazionale ed invocato nel corso del giudizio;
che, di conseguenza, manca una completa verifica dei
risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe adottando, oltre i
criteri di valutazione rispettivamente previsti dall'originario
art. 14 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio
1993, n. 6, e dal nuovo testo dello stesso art. 14, introdotto
dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998,
n. 10, anche quelli del testo vigente dell'art. 5-bis del d.-l.
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1992, n. 359;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Trento
19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica
utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e
42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello
statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di
Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte