Ordinanza n. 446/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 210legge 81/1987
citata
- art. 101Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 210
dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987,
n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con
ordinanze emesse il 26 febbraio 1992 dal Tribunale di Verona, il 18
marzo 1992 dal Tribunale di Prato, il 4 marzo 1992 dal Tribunale di
Reggio Emilia, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Firenze e il 6
aprile 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn.
268, 277, 287, 298 e 325 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22 e 26 dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,
i Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513,
secondo comma, del codice di procedura penale (questione estesa dal
solo Tribunale di Reggio Emilia anche all'art. 2 n. 76 della legge di
delega 16 febbraio 1987 n. 81) nella parte in cui non consente di
dare lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari
dall'imputato di reato connesso o collegato, nei cui confronti si
procede o si è proceduto separatamente, e che si sia avvalso in
dibattimento della facoltà di non rispondere;
che secondo i giudici remittenti risulterebbero violati gli
artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione a causa del diverso
regime di utilizzabilità della medesima dichiarazione a seconda di
uno sviluppo del procedimento che comporti, anche per circostanze
accidentali, la separazione del processo nei confronti del
coimputato;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la
medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi congiuntamente;
che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del
codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il
giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle
dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle
persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della
facoltà di non rispondere" e che, pertanto, le sollevate questioni
vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
che con la medesima decisione questa Corte ha inoltre deciso,
nel senso della infondatezza, questione identica a quella sollevata
dal Tribunale di Reggio Emilia, in ordine all'art. 2 n. 76 della
legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, che deve quindi essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice
di procedura penale (sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe
dai Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona),
norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte
indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 18 maggio 1992;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio
Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte