Ordinanza n. 448/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 210/1985
- art. 23legge 210/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge
17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato")
promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di
Firenze, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore
di Firenze quale giudice del lavoro è stata sollevata - in relazione
agli artt. 3, 24 e 35 Cost. - questione di legittimità
costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 nella
parte in cui, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sul
rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato,
esclude la tutelabilità degli interessi legittimi, per di più - si
assume - senza quelle "incisive garanzie" proprie del giudice
amministrativo;
che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata (ed anche sotto altri
profili) dichiarata non fondata (sentenza n. 268 del 1987);
che non si ravvisano valide ragioni per modificare quanto già
espresso;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
prospettata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210
(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata dal Pretore
di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte