Ordinanza n. 448/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 843/1978
- art. 5legge 726/1984
usata come parametro
citata
- art. 14legge 663/1979
- art. 1legge 33/1980
- art. 1legge 402/1981
- art. 7legge 537/1981
- art. 14legge 843/1978
- art. 1legge 895/1980
- art. 1legge 863/1984
- art. 7legge 463/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria); 14
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n.
285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895
(Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa
previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con
modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537; 7 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge
11 novembre 1983, n. 638; 5, quinto comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei
livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre
1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'INPS contro
l'Istituto Facchetti s.r.l., iscritta al n. 212 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di legittimità - promosso
dall'INPS avverso una sentenza d'appello, con la quale il Tribunale
di Bergamo ha ritenuto che in caso di lavoro a tempo parziale cd.
"verticale" di docenti e non docenti di un Istituto privato,
caratterizzato dalla prestazione di lavoro solo per alcuni giorni
alla settimana e con orario ridotto, dovesse trovare applicazione il
minimale giornaliero retributivo e contributivo, non in cifra fissa
(come ritenuto dal pretore in primo grado), bensì riproporzionato
alla quantità di ore effettivamente lavorate - la Corte di
cassazione, con ordinanza emessa il 24 novembre 1997, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'intera disciplina dei
contributi previdenziali minimi, in quanto applicabile ratione
temporis ai rapporti dedotti in giudizio (svolti nel periodo
1981-1986);
che, in particolare, i dubbi di incostituzionalità si appuntano,
in primo luogo, sul combinato disposto: a) dell'art. 20 della legge
21 dicembre 1978, n. 843; b) dell'art. 14 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29
febbraio 1980, n. 33; c) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n.
895; d) dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537;
e) dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
nella parte in cui dette norme - prima della intervenuta eliminazione
del denunciato meccanismo del minimale giornaliero ad opera dell'art.
5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 -
"non consentivano di ragguagliare a prestazioni lavorative a tempo
parziale il "limite minimo di retribuzione giornaliera" stabilito
(...) in riferimento ai minimi retributivi previsti dai contratti
collettivi di lavoro, per prestazioni di lavoro a tempo pieno, o alle
tabelle indicate dalla legge";
che, a giudizio del Collegio rimettente, le disposizioni
denunciate si pongono in contrasto: a) con l'art. 3, primo comma,
Cost., là dove sanciscono un'uguale contribuzione per prestazioni
lavorative quantitativamente diverse (con un effetto distorsivo,
tenuto presente ed evitato invece dalla regolamentazione degli
aspetti contributivi di altri settori, come ad esempio quello dei
lavoratori domestici, di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403); b)
con gli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, Cost., avendo tali
previsioni conseguentemente scoraggiato il ricorso alla forma di
lavoro part-time a causa dell'imposizione ai datori di lavoro (e,
seppure in misura inferiore, anche ai lavoratori) di costi
sproporzionati rispetto al valore economico dell'attività
lavorativa; c) con l'art. 36 Cost., poiché, venendo trattenuta dal
datore di lavoro una quota percentuale della retribuzione, in caso di
prestazioni di lavoro molto ridotte vi è la concreta possibilità di
una incidenza rilevante delle trattenute contributive sulle
retribuzioni corrisposte;
che il giudice a quo censura inoltre l'art. 5, quinto comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (nel testo anteriore alla
modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989), il quale
- eliminato il minimale giornaliero - ha introdotto una diversa base
di calcolo dei contributi previdenziali relativi appunto ai
lavoratori a tempo parziale, stabilendola in un sesto del minimale
giornaliero previsto dall'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.
638;
che, a giudizio della rimettente, anche tale norma è lesiva
degli articoli della Costituzione come sopra evocati, venendo a
penalizzare, attraverso costi contributivi maggiori, le prestazioni
lavorative effettuate, in ipotesi, per più di sei ore giornaliere ma
non per tutte le giornate lavorative (eventualmente in caso di cumulo
di attività a tempo parziale), le quali rimangono così assoggettate
a contributi proporzionalmente maggiori rispetto a quelli previsti in
generale per il contratto di lavoro a tempo pieno;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per la
declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della
sollevata questione;
che, nell'imminenza dell'udienza, il costituito INPS ha
depositato memoria integrativa, con la quale ha insistito nelle
rassegnate conclusioni.
Considerato, preliminarmente, che la rimettente ha (seppur
sinteticamente) descritto a sufficienza la fattispecie oggetto di
lite - riguardante rapporti di lavoro a tempo parziale c.d.
"verticale", svolti, solo per alcuni giorni della settimana e con
orario ridotto, durante gli anni 1981-1986 - ed ha non
implausibilmente motivato in ordine all'applicabilità ratione
temporis delle singole norme impugnate a detti rapporti;
che perciò non ha consistenza l'eccezione d'inammissibilità
dedotta ex adverso dall'INPS relativamente alla prima questione,
della quale va dunque esaminato il merito, riguardante l'intera
disciplina del limite minimo di retribuzione giornaliera in caso di
rapporto di lavoro part-time, anteriore alla riforma attuata dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
che questa Corte, con le ordinanze n. 835 e n. 1157 del 1988, ha
escluso che la parificazione tra datori di lavoro i quali
corrispondano diverse retribuzioni - derivante dall'applicazione del
minimo retributivo imponibile non ulteriormente frazionabile - sia di
per sé irrazionale o contrasti con il principio di uguaglianza,
apparendo essa, al contrario, giustificata dalla preminente finalità
di assicurare comunque una soglia di contribuzione dei datori di
lavoro al sistema della previdenza sociale, tale da consentire la
tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di
solidarietà;
che, ribadite tali affermazioni, va sottolineato come codesta
assenza di manifesti aspetti d'irragionevolezza o di arbitraria
discriminazione esclude l'incostituzionalità del denunciato criterio
di computo contributivo, adottato dal legislatore nell'a'mbito
dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, nel
bilanciamento degli interessi contrapposti (cfr., da ultimo, sentenza
n. 18 del 1998 ed ordinanza n. 92 del 1997);
che tale criterio si colloca, temporalmente e logicamente, nel
contesto del graduale ed articolato processo di evoluzione normativa
in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale
del rapporto di lavoro a tempo parziale (v. sentenza n. 202 del
1999), per cui esso è da valutare in una prospettiva necessariamente
diacronica, alla luce della quale il previgente sistema non può
venir sospettato di incostituzionalità per il solo fatto di essere
successivamente intervenute modificazioni ad opera della disciplina
posteriore (cfr. sentenza n. 301 del 1996 e ordinanza n. 125 del
1998);
che, per quanto riguarda gli ulteriori profili prospettati dal
Collegio rimettente, appare evidente: a) come la specificità degli
autonomi e disomogenei sistemi posti a comparazione (v. sentenze n.
345 del 1999 e n. 97 del 1996) renda inappropriato il richiamo quale
tertium comparationis alla diversa regolamentazione degli aspetti
contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R.
n. 1403 del 1971; b) come al maggior obbligo contributivo posto - in
modo, peraltro, assai più limitato - anche a carico del lavoratore
(la cui legittimità deve essere parimenti valutata sempre
nell'ottica dei menzionati preminenti principi solidaristici
ispiratori del sistema previdenziale) corrisponda comunque per esso,
all'esito, il vantaggio di un migliore trattamento pensionistico;
che, pertanto, tale questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata;
che, relativamente all'altra questione, riguardante l'art. 5,
quinto comma, della legge n. 863 del 1984, i dubbi
d'incostituzionalità - rispetto alla concreta fattispecie dedotta
nel giudizio a quo, caratterizzata, come si ricava dalla descrizione
contenuta in motivazione, dalla "prestazione di lavoro solo per
alcuni giorni della settimana e con orario ridotto" - vengono
prospettati in via del tutto eventuale, in quanto riferiti a mere
ipotesi formulate a titolo d'esempio e riguardanti lamentati effetti
distorsivi della nuova normativa in specifici casi (attività
lavorativa espletata per più di sei ore giornaliere; cumulo di più
attività lavorative part-time), che, per esplicita affermazione
della stessa rimettente, si configurano come estranei riguardo al
processo in corso, la cui definizione non dipende dalla soluzione
della sollevata questione, la quale dunque non assume rilevanza,
appunto sotto il profilo dell'ipoteticità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 20 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria); dell'art. 14
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n.
285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33; dell'art. 1 della legge 30 dicembre
1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica); dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni), convertito con modificazioni nella legge 26 settembre
1981, n. 537, nonché dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
sollevate - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4,
primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione - dalla Corte di
Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed
incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata - in riferimento agli
identici parametri - dalla stessa Corte di cassazione, con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte